COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO – sezione 1 – Sentenza 4 marzo 2013, n. 136

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO ELEVATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CONSOLIDATA – ACCERTAMENTO NOTIFICATO PER CONOSCENZA ALLA CONSOLIDANTE – RICORSO DELLA CONSOLIDANTE – INAMMISSIBILE PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA ALL’IMPUGNAZIONE

FATTO

T.I. SPA ricorre contro accertamento elevato nei confronti della società consolidata F. SPA (ora A.V. SPA), notificatole nella qualità di consolidante ai sensi degli artt. 117 ss. TUIR.

La Commissione tributaria provinciale di ROMA ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva all’impugnazione.

Propone appello la T. sostenendo il regime di solidarietà dell’obbligazione tributaria tra società consolidante e consolidata e il conseguente litisconsorzio necessario che la legittima all’azione. Svolge quindi motivi anche relativamente al merito dell’accertamento.

Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione Regionale del Lazio dell’agenzia delle entrate sostenendo l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse ad agire della T. svolgendo peraltro anche argomentazioni sul merito della controversia.

DIRITTO

Deve essere innanzitutto inquadrata la specie sottesa al giudizio e il relativo quadro normativo, quanto meno ratione temporis. Ci troviamo dinanzi ad accertamento relativo a società facente parte di un gruppo consolidato ai fini fiscali cui trovano applicazione gli articoli da 117 a 128 del TUIR e le disposizioni del D.M. 9 giugno 2004.

Per effetto dell’opzione esercitata relativamente al regime del consolidato fiscale ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia delle entrate la propria dichiarazione dei redditi senza liquidazione dell’imposta trasmettendone copia alla consolidante con i dati necessari alle eventuali compensazioni. La società consolidante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale.

L’accertamento oggetto del giudizio è stato notificato all’appellante T. solo per conoscenza e senza che svolgesse alcun effetto nei suoi confronti avendo l’unica valenza di comunicare che nei confronti della F. (società controllata) era stato rideterminato il reddito con conseguente maggiore imposta dovuta. L’unico ufficio delle entrate che avrebbe potuto emettere accertamento nei confronti della T. con effetti sulla stessa era solo quello competente per territorio sulla sede legale della società.

In tema di consolidato, ratione temporis, emergevano due livelli di accertamento legati ad un nesso di consequenzialità, in particolare, il controllo delle dichiarazioni presentate dalla società consolidata o consolidante riferite al proprio reddito complessivo, nonché le relative rettifiche, sono di competenza dell’Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale dell’ente o delle società stesse alla data in cui è stata presentata la dichiarazione mentre la determinazione dell’unica maggiore imposta dovuta, anche per effetto dell’attività accertativa sopradetta, sono di competenza dell’Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della consolidante alla data in cui è presentata la dichiarazione (art. 17 del citato D.M. 9 giugno 2004).

L’appellante pertanto è destinatario dell’accertamento al solo fine di notiziarlo della circostanza che sono state riscontrate violazioni che avrebbero comportato remissione di ulteriore accertamento da parte dell’Ufficio competente a seguito della ricostruzione del consolidato fiscale per effetto dell’accertamento stesso senza che però egli possa assumere la legitimatio ad causam per l’impugnazione in sede tributaria dello stesso non avendo in tale ambito alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. né tantomeno potendo far valere alcuna ipotesi di sostituzione processuale secondo l’art. 81 stesso codice.

Il ricorso proposto dalla T. deve quindi essere dichiarato improponibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente e di conseguenza deve essere respinto l’appello da questa proposto.

La complessità e peculiarità della materia costituiscono giusto motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione respinge l’appello. Spese compensate.