COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Genova sentenza n. 181 sez. 1 del 4 febbraio 2016
PROCESSO TRIBUTARIO – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – NESSUN VERSAMENTO DELL’OBBLIGAZIONE CONCILIATA – ILLEGITTIMA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – RINVIO DELL’UDIENZA DI TRATTAZIONE – ATTESA DELL’EFFICACIA DELLA CONCILIAZIONE
OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate di Savona appella avverso la sentenza 143/01/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, eccependo le seguenti motivazioni.
Nel caso all’esame trattasi di un atto di conciliazione giudiziale previsto dall’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 546 del 1992 tra l’Agenzia delle Entrate di Savona e
Nel caso in esame l’ufficio evidenzia che il solo atto di conciliazione giudiziale previsto dalla norma di cui sopra, senza il versamento dell’obbligazione conciliata, non è di per sé concepito dal legislatore come una delle cause di estinzione previste dalla legge che legittimano all’adozione di una sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio, e pertanto i primi giudici non avevano il potere di dichiarare l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 46, comma primo del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Senza il versamento quindi non cessa alcuna materia del contendere, e tale principio è stato espresso a chiare lettere dalla sentenza N. 3560/2009 della Corte di Cassazione, relativamente alla conciliazione giudiziale non accompagnata dal versamento delle somme dovute ai fini dei presupposti per il perfezionamento della conciliazione.
La violazione dell’accordo, in questo caso l’omesso pagamento della prima rata, non può che comportare la prosecuzione del giudizio fino alla decisione di merito, in quanto la conciliazione giudiziale rateale si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’importo della prima rata concordata e la contestuale prestazione della garanzia prevista.
La mancanza di detti presupposti determina l’inesistenza della conciliazione e l’obbligo per il giudice di proseguire il giudizio fino alla decisione di merito.
L’ufficio replica alle eccezioni di parte contribuente in 1 grado affermando che l’avviso di accertamento è legittimo ai sensi dell’art. 39 1 comma del D.P.R. n. 600 del 1973.
L’accertamento è stato effettuato sulla base della quantità totale della farina utilizzata, scorporando gli scarti e gli sfridi, partendo dai risultati fomiti dal contribuente e pertanto l’ufficio non comprende come si possano definire non precise le presunzioni utilizzate, così come in accordo col contribuente è stata esaminata la questione dei passaggi di merce salata prodotta nel forno di (…) e venduta nel punto vendita di (…)
Contesta altresì l’eccezione di illegittimità dell’accertamento per violazione dell’art. 2697 del CC, in quanto ritiene di aver adempiuto al proprio onere probatorio, fondando l’avviso di accertamento su un PVC della GDF nel quale sono esposti tutti gli elementi che hanno consentito la corretta rideterminazione dei ricavi del contribuente.
L’ufficio contesta altresì la ricostruzione dei ricavi proposta dallo stesso contribuente, in quanto il medesimo avrebbe disconosciuto di fatto quanto dichiarato dallo stesso in sede di verifica.
Alla luce di quanto sopra chiede raccoglimento del presente appello con la conferma dell’avviso di accertamento, e la vittoria delle spese di giudizio aggravata, tenuto conto del comportamento processuale adottato.
DIRITTO
L’appello dell’ufficio è parzialmente meritevole di accoglimento, nel senso che la Commissione Tributaria Provinciale non poteva dichiarare estinto il processo senza il versamento della somma concordata, con la prosecuzione del giudizio di merito fino all’udienza in data odierna, come sostiene l’ufficio, ma con determinazione di maggiori ricavi per Euro 70.047,75, reddito di conseguenza.
Al fine di esplicitare l'”iter” logico-giuridico che ha consentito di pervenire all’esito di cui sopra, la Commissione rileva, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione N. 3560/2009, che per tutte le specie di conciliazione, il momento in cui la conciliazione si perfeziona è quello del versamento completo, ovvero, nel caso di pagamento rateizzato, il momento di perfezionamento è quello del pagamento della prima rata.
Alla luce di quanto sopra la dichiarazione di estinzione del giudizio della Commissione Tributaria Provinciale di Savona non determina la cessazione della materia del contendere, richiedendosi, a tale fine, che l’atto di conciliazione sia diventato efficace.
Come correttamente afferma l’ufficio, la violazione dell’accordo, che si è tradotto nel mancato pagamento della prima rata, comporta la prosecuzione del giudizio fino alla decisione di merito.
L’unico provvedimento che i primi giudici potevano adottare era quello del rinvio dell’udienza della trattazione della causa a una data successiva alla scadenza del termine concesso per l’adempimento.
Nel merito della controversia, trattasi di un accertamento ex art. 39 comma 1 del D.P.R. n. 600 del 1973, fondato sulla quantità di farina utilizzata; tale rettifica è affidata a criteri logico-presuntivi e nella fattispecie è avvenuta con il concorso del contribuente che ha fornito gli elementi necessari per impostare il medesimo atto di rettifica.
La Commissione non può nel caso all’esame non tener conto del fatto che era intervenuto un accordo conciliativo con il quale la parte dichiarava di concordare con la proposta dell’ufficio, che considerava le percentuali di produzione e il calo fisico del prodotto come per l’adesione 2006, alla fine del quale percorso si concordava di definire per l’anno 2007 maggiori ricavi per Euro 70.047,75 e questa proposta è stata concordata tra le parti.
Quindi l’ufficio ha ritenuto che la capacità contributiva della contribuente per l’annualità in questione fosse nel senso di una maggiorazione dei corrispettivi per l’importo di cui sopra, evidentemente tenendo in considerazione la realtà dell’azienda accertata con reddito di d’impresa e di partecipazione di conseguenza.
Da questa proposta la Commissione intende far scaturire quindi i maggiori ricavi per l’anno 2007.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, la soccombenza parziale ne determina la compensazione ex art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Commissione accoglie parzialmente l’appello dell’ufficio, decidendo nel merito della controversia per una maggiorazione dei corrispettivi di Euro 70.047,75, reddito di conseguenza.
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