COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 6 sentenza n. 1325 depositata il 22 settembre 2017
S.G. impugnava l’avviso di accertamento in maniera sintetica i:on il quale sulla base di vari indici di capacità contributiva veniva rideterminato il reddito, per l’anno 2006, in ? 32.381,00.
Gli elementi dì capacità contributiva riguardavano quattro autovetture, un immobile sito nel comune di Arcola in cat. A/2 e vani 8,5, una imbarcazione a motore di proprietà della moglie. Inoltre nel periodo dal 2006 al 2010 il contribuente risultava aver acquistato oltre ad una autovettura Porsche cayenna e una Fiat panda una imbarcazione intestata alla moglie a e altre due persone.
Il contribuente sosteneva nel ricorso che l’immobile sito in Arcola costituiva la propria residenza; il calcolo del carburante, fatto dall’Ufficio, per la barca era troppo elevato; l’Ufficio non aveva tenuto conto dei risparmi conseguiti negli anni dal contribuente ai fini degli incrementi patrimoniali.
L’Agenzia delle Entrate contestava l’assunto del contribuente, confermava la validità dell’avviso di accertamento e ribadiva come il contribuente non avesse dato prova contraria alla tesi dell’Ufficio.
La Commissione Tributaria Provinciale in parziale accoglimento del ricorso rideterminava, in via equitativa, il reddito del contribuente, per l’anno 2006, in euro 22.000,00 e compensava le spese di lite. Avverso tale decisine propone appello il contribuente che ribadisce la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, illegittimità del metodo accertativo e erroneità dei calcolo effettuati dall’Ufficio. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell’appello, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e l’annullamento dell’atto impositivo.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate che contestava l’assunto del ricorrente, ribadendo la legittimità dell’atto impositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale annullava parzialmente l’avviso di accertamento, rideterminando ilreddito per l’anno 2006 in euro 22.000,00 a fronte di euro 32.381,00 accertati dall’Ufficio.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che nel contestare l’erroneità della stessa sentenza, sostiene la illegittimità dei calcoli operati dall’ufficio e ribadisce tutte le ragioni già portate in primo grado.
L’Ufficio deposita controdeduzioni e svolge appello incidentale. Contesta i motivi dell’appello e critica la sentenza per non aver motivato la riduzione del reddito.
Conclude per il rigetto dell’appello e la riforma della sentenza impugnata con l’integrale accoglimento e conferma dell’avviso di accertamento.
L’appello è infondato e dovrà essere respinto. Infatti il contribuente non h esposto motivazioni convincenti idonee a supportare la sua domanda.
L’accertamento riguarda il periodo d’imposta 2006 ed è stato emesso a seguito della compilazione di un questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate nonché da risultanze emerse dalle indagini bancarie sui conti del contribuente.
La titolarità dei beni riscontrati dall’Ufficio non è in contestazione, mentre le censure si indirizzano al metodo e ai calcoli effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Orbene per quanto concerne il metodo osserva la Commissione che l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo allorquando vi siano indici di capacità contributiva negli anni antecedenti a quello oggetto di verifica.
Nel caso di specie risultava che il contribuente avesse effettuato importanti acquisti nel periodo dal 2005 al 2010, come una barca e l’autovettura di grossa cilindrata.
In base all’art. 38, comma 6 DPR 600/73 l’Ufficio ha eseguito i conteggi sulla base degli indici di incremento patrimoniale applicando le tabelle allegate al D.M. 10/09/1992.
Il contribuente aveva la possibilità di opporre che il maggior reddito presuntivo derivava da redditi esenti o disinvestimenti patrimoniali o realizzazioni di plusvalenze non tassabili.
Non risulta agli atti che il contribuente abbia fornito tale prova, limitandosi a contestare l’erroneità dei conteggi fatti dall’Ufficio.
D’altro canto l’Agenzia ha chiaramente dimostrato che il conteggio è stato eseguito correttamente in base all’applicazione delle tabelle di legge.
Per quanto concerne la motivazione di parziale accoglimento pronunciata dai Primi giudici, essa è illegittima in quanto priva di logica motivazione ma fatta soltanto in termini di equità.
La Suprema Corte, sul punto, dispone che è precluso ai Giudici tributari valutare in via equitativa, dovendo, invece, sempre, fornire una motivazione alle valutazioni di merito diverse a cui perviene. (Cass. Sent. N.19079/2009 e n. 1531/2017).
L’appello deve, sulla base dei suesposti motivi ritenersi infondato. La controvertibilità della materia giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite.
Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.
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