COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sentenza n. 447 sez. 10 depositata il 13 febbraio 2017
Massima
Qualsivoglia immobile che insiste sull’aeroporto è inscindibilmente connesso con la fruizione del servizio di trasporto aereo e, pertanto, non è possibile estrapolare una singola particella facente parte dell’aerostazione e darle una differente classificazione catastale. La CTR di Bari, ribaltando la decisione della Commissione tributaria provinciale, decide per l’accoglimento dell’appello proposto dalla società di gestione dell’aeroporto. In particolare i giudici pugliesi sposano la tesi fondata sulla totale assenza di autonomia funzionale e reddituale degli immobili interni all’aerostazione adibiti ad attività commerciale, affermata sia dal Legislatore comunitario con la Direttiva 2014/23/UE, sia dall’autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 758 del 13 luglio 2016, che dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23322/2009.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Aeroporti di xxx S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, propone atto di appello per l’annullamento e la riforma della sentenza n. 305/09/15 pronunciata il 6 febbraio 2015, depositata in segreteria il 9 febbraio 2015, non notificata, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sez. IX, ha accolto parzialmente i ricorsi: R.G.R. 4677/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343582.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3, particella 415 sub 43, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T; R.G.R. 4675/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343766.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale
l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3,
particella 415 sub 44, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T; R.G.R. 4678/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343773.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3, particella 415 sub 45, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T; R.G.R. 4680/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343794.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3, particella 415 sub 46, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T; R.G.R. 4681/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343809.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3, particella 415 sub 47, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T; R.G.R. 4684/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343821.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3, particella 415 sub 48, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T; R.G.R. 4685/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343843.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3, particella 415 sub 49, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T; R.G.R. 4687/12 relativo all’avviso di accertamento n. BA 0343853.001/2012 notificato in data 24/09/2012 con il quale l’Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e alla variazione della rendita catastale per l’unità immobiliare sita nel Comune di Bari e identificata sez. urbana P.A., Foglio 3, particella 415 sub 50, ubicata al viale Enzo Ferrari SC p. T.
Sosteneva la parte appellante che i giudici di prime cure, con la sentenza appellata, ritenuta viziata quanto alla motivazione omessa e/o contraddittoria, avevano errato a qualificare la categoria catastale delle unità immobiliari sopra indicate in D/8 piuttosto che fare rientrare le stesse nella categoria E/i, essendo i cespiti per cui è causa privi di autonomia reddituale e funzionale in quanto particelle aggregate all’aeroporto e strumentali allo stesso, sia pure con funzioni di carattere commerciale, terziario e diverso.
Si costituiva nel presente grado di appello la parte appellata Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in persona del suo Direttore p.t., che chiedeva confermarsi la sentenza impugnata in quanto del tutto priva dei vizi denunciati, con conseguente condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Depositate memorie in data 24.11.2016 ad opera della parte appellante, all’udienza del 5 dicembre 2016 la Commissione Tributaria Regionale di Bari decideva la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello deve essere accolto perché fondato.
Prima di analizzare nel dettaglio le motivazioni poste a base della decisione assunta dalla CTR adita, giova premettere quanto segue.
L’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Bari notificava alla società Aeroporti di xxx S.p.A., una serie di atti di accertamento con cui veniva effettuato un diverso classamento e una rideterminazione della rendita catastale delle particelle sopra indicate. Sempre con i medesimi atti, le indicate particelle, pur rappresentando a giudizio della odierna appellante una parte essenziale ed imprescindibile della stazione aeroportuale, venivano classificate nella categoria D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).
Tale classificazione veniva contestata, dal punto di vista oggettivo, dalla odierna parte appellante che, con riferimento ai beni immobili facenti parte dell’area aeroportuale riteneva dovessero essere inseriti nella categoria E/1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei), perché unità immobiliari facenti parte dell’ampio compendio immobiliare polifunzionale dell’Aeroporto stesso e quindi particelle aggregate all’Aeroporto, strumentali cioè allo stesso anche se con funzioni di carattere commerciale, terziario o diverso (a giudizio della parte appellante, infatti, ciascuna delle sopra dette unità immobiliari non aveva una precisa e perenne destinazione funzionale e produttiva, ma al contrario era progettata e costruita proprio allo scopo di mutare funzione a seconda delle mutevoli esigenze della stazione aeroportuale. Infatti, osservava la stessa, nessuna delle unità immobiliari considerate era dotata di propri impianti idrici, fognari, di riscaldamento nonché di servizi igienici ed anzi, le singole porzioni immobiliari considerate avevano caratteristiche “open space”, in cui le unità immobiliar hanno perimetri separati da pannelli e/o pareti mobili, che potevano essere agevolmente smontati e ricollocati ridisegnando lo spazio a disposizione a seconda delle variabili necessità della aerostazione, così, proprio in base alle peculiari caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, differenziandosi notevolmente dalle unità classificabili D/8).
Tali considerazioni sulla natura oggettiva comportavano, a giudizio della odierna appellante, l ‘assoluta impossibilità di inserire le suddette particelle nella categoria D/8 (fabbricati non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), la quale, aggiungeva, inoltre, che la classificazione operata dall’Ufficio ed oggetto di contestazione era errata anche da un punto di vista soggettivo, avendo essa chiarito di essere una società a totale partecipazione pubblica (Regione Puglia 99,414%; Camera di Commercio di Taranto 0,400%; Camera di Commercio di Bari 0,059%; Camera di Commercio di Lecce 0,002%; Camera di Commercio di Brindisi 0,004%; Amministrazione Provinciale di Foggia 0,009%; Amministrazione Provinciale di Brindisi 05002%; Amministrazione Provinciale di Bari 0,058%; Comune di Bari 0,040%; Comune di Brindisi 0,012%.), con oggetto sociale riferito alla gestione degli aeroporti pugliesi, quindi alla gestione di un servizio pubblico essenziale (quale è indubbiamente il traffico e il trasporto aereo), discendendo da ciò che essa non vendeva alcun prodotto e non svolgeva nessuna attività di impresa di produzione di beni ovvero di fornitura di servizi, contraddistinta dal fine di lucro, occupandosi semplicemente dello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, amministrazione e uso degli impianti e delle infrastrutture affinché possa garantirsi, nella Regione Puglia, il traffico, il trasporto aereo e l’esercizio dell’attività aeroportuale, affidate dall’ENAC in concessione. Tale considerazione confliggeva, a parere dell’appellante, con la rideterminazione della rendita catastale imposta dall’Ufficio circa le porzioni di beni immobili sopra indicate che, per la loro destinazione (nello specifico sub concessione da parte dell’ENAC) costituiscono beni strumentali all’aeroporto civile, privi di autonomia funzionale e reddituale.
Del resto la stessa osservava che i sopra detti beni immobili, proprio perché strumentali alla gestione del servizio pubblico, facevano parte, ai sensi dell’art. 692 cod. navigazione,
del demanio aeronautico civile i quali, ai sensi dell’art. 693 cod. navigazione, sono assegnati all’ENAC per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
Pertanto, l’Ufficio aveva erroneamente inserito nella categoria D/8 gli immobili attribuiti in sub concessione dall’ENAC alla Aeroporti di xxx S.p.a. considerandoli come immobili dotati di propria autonomia funzionale e reddituale, senza tener conto che tali immobili erano da ritenere
inscindibilmente vincolati alla gestione del servizio pubblico aeroportuale e quindi strettamente strumentali all’attività aeroportuale, pena la revoca della concessione da parte dell’ Enac.
Orbene, ciò chiarito in via preliminare, è sulla base di queste motivazioni e deduzioni che la parte appellante proponeva appello avverso la sentenza resa dalla CTP di Bari che va annullata in considerazione della fondatezza dei motivi di appello posti a base del ricorso odierno.
Il Collegio ritiene di affrontare la questione direttamente relativamente al suo merito per motivi relativi alla assoluta assorbenza di tale aspetto rispetto agli altri, pure messi in evidenza dalla parte appellante, ed attinenti al vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata.
In effetti la classificazione contestata dalla parte appellante è erronea per i motivi sia oggettivi attinenti alla natura intrinseca ed estrinseca delle unità immobiliari classate nella categoria catastale D/8 che per motivi soggettivi relativi alla società appellante che ha come oggetto sociale la gestione degli aeroporti pugliesi.
Ritiene il Collegio, infatti, che le unità immobiliari oggetto del presente giudizio devono essere formalmente collocate nella categoria E/l in quanto fanno sostanzialmente ed indissolubilmente parte del compendio destinato al traffico aereo e/o ad operazioni strettamente necessarie all’attività di trasporto aereo (come del resto accade per tutte le altre stazioni aeroportuali dislocate sul territorio nazionale, ad esempio aeroporto di Orio al Serio e di Lamezia Terme).
Va evidenziato che il Legislatore comunitario, al 25° Considerando della Direttiva 2014/23/UE ha espressamente riconosciuto le attività di vendita al dettaglio e di ristorazione tra i servizi necessari al regolare funzionamento della aerostazione: “le attività pertinenti nel settore aeroportuale comprendono anche i servizi forniti ai passeggeri che contribuiscono al regolare funzionamento delle strutture aeroportuali e che è legittimo attendersi da un aeroporto moderno e ben funzionante, quali servizi di vendita al dettaglio, di ristorazione pubblica e di parcheggio auto”. Il Legislatore europeo, dunque, si è chiaramente espresso sui servizi non aeronautici evidenziando che esiste una chiara connessione funzionale tra le attività cd non aviation (ed in particolare i servizi di vendita al dettaglio) e il servizio del trasporto aereo. Si tratta, infatti, di servizi che devono essere approntati necessariamente dal concessionario al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture aeroportuali. In tal senso anche la delibera n. 758 del 13 luglio 2016, nella quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato il concetto di pertinenza delle attività cosiddette di non aviation o landside rispetto all’attività aeroportuale in senso stretto ed ha definito e classificato come “integrativi del servizio dei passeggeri” in un’aerostazione i cd. “beni a vocazione commerciale”: “a) la concessione aeroportuale non concerne soltanto le infrastrutture deputate alla navigazione ma attiene altresì alle aree e ai locali destinati ad attività non aeronautiche e che, conseguentemente, tutte le attività per le quali il bene va in assegnazione rientrano tutte nell’oggetto del rapporto concessorio; b) le attività non aeronautiche richiamate a titolo meramente esemplificativo dal considerando 25 della Direttiva 2014/231UE e, tra queste, il servizio di ristorazione, sono classificabili come integrative del servizio passeggeri”. Ancora, nella citata delibera, si legge, a titolo esemplificativo, per quanto riguarda le attività di ristorazione facenti capo al complesso aeroportuale: “non vi è, quindi, una mera connessione logistica dovuta alla collocazione nell’area demaniale destinata al servizio di trasporto aereo ma una chiara connessione funzionale, ponendosi le attività non aeronautiche e, tra queste, il servizio di ristorazione, come integrative del servizio passeggeri”. Del resto, a conferma della necessità di inserire le unità immobiliari in parola nella categoria catastale E/1, si richiamano i contratti di sub-concessione prodotti dalla appellante.
Dalle previsioni contrattuali emerge, infatti, che ciascun locale commerciale deve obbligatoriamente svolgere la propria attività di concerto con le istruzioni impartite dalla società concessionaria e dall’ENAC per garantire un’attività funzionale e integrativa del servizio pubblico di trasporto aereo, dichiaratamente mirata a soddisfare le esigenze degli utenti del servizio di trasporto aereo.
Il contenuto dei contratti di sub concessione, dunque, conferma la strettissima connessione funzionale tra le attività dei sub concessionari e l’attività aeroportuale. Ad esempio, il sub concessionario è tenuto a prestare il servizio sette giorni su sette, inclusi i festivi osservando, come orario di apertura, il primo volo schedulato in arrivo e, come orario di chiusura, l’ultimo volo schedulato in arrivo, con addirittura la previsione del pagamento di una penale per ogni giorno di irregolarità del servizio; anche la politica commerciale in materia di prezzi prevede che le vendite siano in armonia con i prezzi degli analoghi prodotti venduti negli altri aeroporti nazionali ed internazionali; i sub concessionari sono tenuti al rispetto degli impegni risultanti dalla Carta dei Servizi e sono sottoposti al controllo di merito e all’insindacabile giudizio della AdP e dell’ENAC.
I contenuti specifici del contratto evidenziano che il contratto stipulato è caratterizzato dalla volontà di garantire un servizio attinente ai viaggiatori, in quanto è ivi prevista un’ingerenza dell’AdP e dell’ENAC non giustificata e non giustificabile dal mero rapporto di locazione.
Sull’importanza dell’esistenza di vincoli nel contratto di sub concessione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 4902 del 4 ottobre 2013 che, in un giudizio avente ad oggetto la apertura di un punto di ristoro in locali ubicati all’interno di una stazione ferroviaria, ha osservato che “i contenuti specifici del contratto ( … ) vanno ben oltre la cessione della mera detenzione dell’immobile e prevedono un’ingerenza delle FSE non giustificata dal un mero rapporto di locazione”, evidenziando, perciò, che “il contratto stipulato è caratterizzato dalla volontà di garantire un servizio attinente ai viaggiatori.
( … ) Non vi è, quindi, una mera connessione logistica dovuta alla collocazione in locali destinati al servizio pubblico ma una chiara connessione funzionale, ponendosi il servizio di ristorazione come integrativo del servizio ai viaggiatori”.
Lo stesso si può dire certamente di tutte unità immobiliari oggetto del presente giudizio.
La medesima tesi giuridica è stata del resto espressa nella sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 23322 del 4 novembre 2009 in cui si considera la gestione dell’aerostazione come “un complesso di attività finalizzate a soddisfare gli interessi generali della collettività al funzionamento delle aerostazioni ed all’apprestamento delle condizioni di efficienza degli aeromobili, tra le quali numerose sono affatto estranee alla assistenza diretta all’aeromobile e si appuntano su di un vasto
quadro logistico costituito dalla gestione dei flussi dei passeggeri, dei bagagli, della corrispondenza, del catering”.
Pertanto non vi è dubbio che le particelle in esame rientrano nella categoria catastale E/1 in quanto si tratta di aree collocate proprio sul compendio aeroportuale e facenti capo a servizi e strutture assolutamente necessarie per l’espletamento dell’attività di trasporto aereo.
Si richiama, infine, sempre a proposito della necessità di considerare l’aerostazione alla stregua di un unico complesso, da inserire nella categoria E/1, la sentenza della CTP di Bari n. 2308/20/14 del 07/10/2014 che ha accolto i ricorsi della società odierna appellante e ha annullato gli avvisi di accertamento riguardanti ICI 2006/2007/2008/2009/2010 sulle medesime particelle oggetto del presente giudizio. In particolare, nel corso di quel giudizio è stata statuita la sussidiarietà strumentale necessaria di tutte le unità immobiliari facenti capo al compendio aerostazione in quanto “pensare ad un aeroporto significa pensare ad un unico complesso in cui i vari elementi che lo compongono sono necessari e sussidiari tra di loro, in quanto condizione necessaria ed indispensabile per il trasporto dei passeggeri, trasporto inteso non come semplice delocalizzazione da un posto ad un altro, ma come servizio unico con il quale il passeggero durante la fase di delocalizzazione da un posto ad un altro continua a vivere soddisfando i suoi bisogni naturali”. Del resto “immaginare un aeroporto chiuso ai voli per un mese o per più lungo tempo significa pensare, anche, a quei locali adibiti a servizi diversi come a dei beni incapaci di produrre reddito autonomamente”. In concreto quindi manca il requisito della cd. Autonomia funzionale come stabilito dalla stessa Agenzia nel provvedimento del 2 gennaio 2007, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2007 che all’art. i prevede: “Gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell’ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.
Orbene, sia la normativa comunitaria, sia la giurisprudenza nazionale e comunitaria concordano che 11 complesso aerostazione è costituito da due grandi macro-aree dette air-side (infrastrutture di volo o ad esso asservite) e land-side (strutture ed aree accessibili al pubblico). Nello specifico, della zona airside fanno parte pista di atterraggio, piazzale di sosta aerei, uno o più raccordi che collegano il piazzale alla pista, hangar caserma vigili del fuoco ecc. Della zona land-side fanno invece parte l’aerostazione dei passeggeri (c.d. Terminal), la viabilità, i parcheggi per le autovetture. Inoltre, con riferimento al terminai, ciascun aeroporto civile deve avere tutti i servizi per assicurare comfort ai passeggeri, tra cui anche gli esercizi commerciali, compresi i duty free, che si trovano nelle cd. zone franche (situate dopo i controlli di sicurezza) in cui non sono applicate le imposte locali e/o statali sulle merci in vendita. Del resto, la condivisa nozione giuridica di aeroporto è per sua stessa natura quella di un’organizzazione complessa diretta a fornire una pluralità di servizi che rappresentano tutti l’essenza imprescindibile per l’esistenza, la qualificazione e la valorizzazione dello scalo e per l’esercizio del servizio pubblico dei trasporti.
Per tutti i motivi sopra esposti deve ritenersi che anche le particelle sulle quali sorgono locali adibiti ad attività commerciali sono beni immobili collegati all’attività del trasporto aereo e necessari per l’esistenza, la qualificazione e il funzionamento dello scalo e per l’esercizio del servizio pubblico
dei trasporti. Si tratta di porzioni di immobili interni al recinto dell’aerostazione destinati ad attività strettamente funzionali al servizio del trasporto aereo.
La necessità di questi servizi, per il funzionamento dello scalo, è espressamente sancita dalla Convenzione ENAC da cui emerge che la società appellante è obbligata a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla Carta Servizi (cfr. art. 6 Conv.).
La Convenzione, a sua volta, fa preciso riferimento a norme internazionali, comunitarie e nazionali, che sono e devono essere valevoli per tutti gli aeroporti, pena l’impossibilità di far funzionare l’aerostazione, con conseguente rischio del ritiro della concessione da parte dell’ENAC.
Dato che questi immobili fanno riferimento a servizi necessari ed indispensabili per il funzionamento dell’aeroporto è chiaro che gli stessi non possono essere considerati separatamente, bensì devono considerarsi come facenti parte dell’unico complesso dell’aerostazione. Infatti, senza questi servizi l’aeroporto non potrebbe funzionare.
Proprio perché le particelle fimo riferimento a servizi essenziali per il funzionamento dello scalo, l’esatta collocazione catastale delle stesse, dunque, è la categoria catastale E1.
Ma vi è di più. Le sopra indicate porzioni di immobili e/o particelle considerate dall’Ufficio sono prive anche dell’altro necessario requisito della cd. autonomia reddituale.
Ai sensi dell’art. 11 -nonies della L. 248/2005 (cd. legge sui requisiti di sistema), gli immobili, adibiti ad attività collocate nel recinto aeroportuale, devono versare al gestore dell’aeroporto un margine dei loro profitti, nella misura non inferiore al 50%, con vincolo di destinazione (abbattimento dei diritti aeroportuali). Tanto basta a dimostrare che gli immobili tassati dall’Ufficio sono privi del necessario requisito di autonomia reddituale in quanto concorrono alla gestione del servizio pubblico del trasporto aereo.
Si richiama a tale proposito, anche la sentenza n. 3293/2015 della Corte di Cassazione, la quale con riferimento all’accatastamento del parcheggio multipiano ha confermato la categoria E/1 in virtù di “un’inscindibile dipendenza fisica ed economica con l’attività dell’aeroporto”, anche in virtù
dell’esistenza, anche in quel caso, di un vincolo di destinazione di una quota non inferiore al 50% del ricavo di gestione del parcheggio alla riduzione dei diritti aeroportuali.
L’appello deve essere accolto ed in riforma della sentenza impugnata va assegnata alle particelle per cui è causa la categoria catastale E/1 in luogo di quella attribuita dall’Ufficio che era D/8.
Resta da analizzare il motivo soggettivo relativi alla società appellante che è interamente a partecipazione pubblica ed ha come oggetto sociale la gestione degli aeroporti pugliesi.
Anche in parte qua l’appello appare fondato.
In effetti ciascuna particella oggetto degli atti impositivi insiste su un’area demaniale aeroportuale che, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero Economia e Finanze, è assegnata in uso gratuito ad ENAC e, successivamente, affidata in concessione alla società di gestione aeroportuale (art. 8 del D.Lgs. n. 250/97).
Nel caso di specie, la società Aeroporti di xxx S.p.A. non è un soggetto privato, né tanto meno una società a partecipazione privata; viceversa, si tratta di una società interamente a partecipazione pubblica.
La circostanza che si tratti di beni strumentali e funzionali all’erogazione del pubblico servizio è insita nel dato di fatto che essi sono confluiti in concessione alla società di gestione, odierna appellante. A tale proposito, si sottolinea che anche secondo la nozione condivisa dalla giurisprudenza, gli aeroporti “si presentano come una struttura polifunzionale integrata, nella
quale le funzioni tecniche e quelle commerciali fanno parte di un insieme difficilmente scindibile, soprattutto ove il legislatore abbia esplicitamente fatto la scelta di assegnare unitariamente
tali funzioni ad un unico gestore” (Consiglio di Stato, 18.12.2002, n. 7043).
Infatti, l’affidamento della gestione totale dell’aeroporto comporta ovviamente che la gestione ditali immobili da parte della società concessionaria è totalmente vincolata (pena la revoca e la decadenza della concessione) alla convenzione stipulata con 1’ENAC la quale a titolo esemplificativo prevede che la società concessionaria ha l’obbligo di adottare tutte la misure idonee ad assicurare i servizi anti incendio di cui alla Legge 23 dicembre 1980, n. 930 o, ancora, che la concessionaria ha l’obbligo di garantire idonei standard di servizio offerti all’utenza in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi.
Ne consegue che imporre una diversa categoria ad una particella catastale determinerebbe una diversa utilizzazione da parte della società appellante dei beni immobili concessi in uso dalI’ENAC e quindi una violazione degli obblighi della convenzione.
Da quanto sopra detto, consegue che la nozione giuridica di aeroporto comprende tutti gli immobili ivi esistenti, anche se non utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio pubblico (come negozi o servizi commerciali); ciò è insito nella circostanza che il gestore aeroportuale deve fornire, per poter legittimamente operare nel particolare settore del trasporto aereo, una serie di servizi connessi e strumentali all’attività principale, che sono necessari ed imprescindibili per l’operatività dello scalo.
Come chiarito infatti dalle Circolari dell’ENAC, le quali diffondono a tutti gli aeroporti istruzioni vincolanti per le società concessionarie, “il concetto di aeroporto deve essere inteso quale “sistema” evidenziando in modo più immediato il ruolo strumentale di quelle infrastrutture ed attività cosiddette “non aeronautiche” aventi come destinazione d’uso attività necessariamente destinate al soddisfacimento delle esigenze dei passeggeri”.
Pertanto, non è possibile estrapolare una singola particella facente parte dell’aerostazione dandole una differente classificazione catastale, perché qualsivoglia immobile che insiste sull’aeroporto è inscindibilmente connesso con la fruizione, da parte degli utenti, del servizio di trasporto aereo.
Il concetto di unitarietà di tutti i beni aeroportuali, inoltre, è notoriamente avallato dalla costante giurisprudenza, che da sempre ha evidenziato l’inscindibile connessione di tutti i beni pertinenziali (parcheggi, esercizi commerciali, ecc.) con la fruizione del servizio aereo (cfr. Del. Corte dei Conti n. 18/2002/P del 26.9.2002; TAR Lazio, Sezione Ili-ter, ord. n. 7201/02; TAR Piemonte, Sez. I, sent. 648/2001; Consiglio di Stato, Sez. VT, n. 122/1976).
A titolo esemplificativo, si richiama la chiara posizione espressa dal TAR Lazio, Sezione III Ter, con l’ordinanza n. 7201/02, in cui si è affermata “la indissolubile appartenenza al Demanio Aeroportuale di tutti i beni pertinenziali inscindibilmente connessi con la fruizione del servizio aereo (archeggi, esercizi commerciali, ecc) che come tali non possono essere distolti dalla destinazione di pubblico interesse”.
Pertanto, anche le porzioni di immobili dove vengono svolti servizi “commerciali” per l’utenza (parcheggi, servizio taxi, servizio noleggio auto, deposito bagagli, punti di ristoro, ecc.) hanno una funzione strettamente dipendente all’erogazione del servizio pubblico di trasporto poiché l’aeroporto costituisce un’entità unitaria in cui l’aspetto funzionale e quello strutturale sono intimamente connessi ed inscindibili” (TAR Piemonte, Sez. 1, 20.7.1989, n. 648).
Del resto, non può “concepirsi un moderno aeroporto privo di spazi commerciali e direzionali, tutti indispensabili per il servizio aeroportuale e tutti caratterizzati da un’unità funzionale oltre che progettuale” (TAR Lombardia Sez. TI, 24.6.1996, n. 835196).
Ne discende, anche per le sopra dette motivazioni, che l’intero aeroporto, comprese le particelle innanzi indicate, deve essere considerato una unitaria ed indissolubile organizzazione complessa da classificare interamente nella categoria catastale E1.
Sussistono giusti motivi collegati alle notevoli difficoltà interpretative poste dalle questioni trattate per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Regionale di Bari, Sezione X, così
provvede:
I. Accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara collocati nella categoria E/1 i beni per cui è causa;
2. Spese compensate.
Bari, 5.12 2016.
Depositata in segreteria il 13 febbraio 2017.
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