COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1945 del 11 maggio 2015
TRIBUTI – TARSU – RISCOSSIONE COATTIVA – PROCEDURA DI FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO – RICORSO ATTINENTE LA NULLITA’ DEGLI ATTI PRESUPPOSTI – LITISCONSORZIO NECESSARIO DELL’ENTE – RILEVABILITA’ D’UFFICIO – NULLITA’ DELLA SENTENZA E RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO
Svolgimento del processo
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, in data 2.3.2010, il sig. (…) rappresentato e difeso dall’avv. (…) impugnò l’iscrizione di fermo amministrativo sul proprio veicolo, targato (…), per il mancato pagamento di alcune cartelle, da parte della “M.S. s.p.a.”, quale Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione per la Provincia di Palermo, con cui veniva invitato a pagare per un carico tributario la complessiva somma di € 2.548,36, a titolo di TARSU, sanzioni ed interessi, con l’avvertimento che, trascorso inutilmente il termine concesso, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica dei precedenti avvisi di pagamento, precisando che era decorso il termine di prescrizione, essendo trascorsi oltre 12 anni e, in alcuni casi, 22 anni, ed, in conseguenza, chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato.
Si costituì in giudizio il 22.4.2010, l’Agente della Riscossione, con controdeduzioni nelle quali eccepì, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva in ordine ad alcuni atti compiuti prima della consegna del ruolo, chiedendo, in via principale l’integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del Comune di Palermo.
Con sentenza n. 604/04/11 del 21.9.2011, l’adita Commissione Tributaria Provinciale rigettò il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso a questa sentenza il (…) ha proposto appello a mezzo di ricorso a questa Commissione Tributaria Regionale, depositato il 2.5.2012, chiedendo, in via principale, la dichiarazione di illegittimità dell’atto impugnato e di prescrizione del diritto alla riscossione, con vittoria di spese del giudizio.
La S. si costituiva in giudizio, con controdeduzioni del 31.8.2012, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Alla udienza camerale del 20.4.2015, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminato, prima di ogni altro, in quanto attinente al procedimento osservato, e quindi antecedente sul piano logico-giuridico alle doglianze investono la deliberazione, la richiesta attinente alla mancata chiamata in causa del Comune di Palermo, avanzata dalla S.
Nell’affrontare le varie questioni prospettategli, il giudice è infatti tenuto a dare priorità a quelle che, per loro natura e contenuto, meritino precedenza di trattazione, essendo vincolato all’ordine seguito dalle parti solo se esso risponda ad una imprescindibile esigenza di ordine logico-giuridico.
Ad avviso della Commissione, tale mancata citazione in giudizio dell’Ente interessato alla riscossione, determina la nullità del contraddittorio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 59, lett.b, Dlgs. 546/92.
Tale causa di nullità della sentenza impugnata, come sopra esposta, va rilevata, non essendo stato chiamato in giudizio in primo grado il Comune di Palermo, come litisconsorte necessario.
Il litisconsorzio (c.d. comunanza della lite) è regolato dall’art. 14 del D.Lgs. 546/92, la norma stabilisce che “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. La previsione normativa è chiaramente mutuata dalle regole processuali del diritto civile.
Il litisconsorzio sussiste se l’oggetto del ricorso concerne in modo inscindibile più soggetti, ossia se il ricorso deve essere proposto congiuntamente da o nei confronti di più soggetti. La fattispecie, pertanto, si concretizza ogni qual volta la sentenza debba provvedere necessariamente e in modo indivisibile nei confronti di più soggetti e gli effetti della pronuncia di merito, quindi, investono inevitabilmente tutte le parti.
Detta nullità verificatasi nel giudizio rende invalidi gli atti consecutivi con conseguente regressione del procedimento allo stato ed al grado in cui è stato compiuto l’atto nullo ex art. 59, lett. b, Dlgs. 546/92.
Ne consegue la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con rimessione della causa alla commissione di prima istanza per la rinnovazione del giudizio, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, restando infine assorbiti dal contenuto della decisione in questa sede adottata, gli altri motivi di gravame proposti.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo per un nuovo giudizio. Spese al definitivo.