Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione 19 sentenza n. 6104 depositata il 4 novembre 2019
Accertamento – Società a ristretta basa partecipativa – Presunzione di distribuzione ai soci del reddito accertato alla società – Mancata prova dell’eventuale accantonamento o reinvestimento – Accertamento in capo i soci – Legittimità.
Massima:
Legittima la presunzione ex articolo 2727 c.c., che assurge a valenza probatoria, che il reddito accertato alla società di capitali a ristretta compagine partecipativa sia stato distribuito ai soci nello stesso periodo d’imposta, salva prova contraria a carico dello stesso socio.
Svolgimento del processo
Con atto spedito il 14.09.2018, e ricevuto il 17.09.2018, R.G.A. n. 6884/2018, R. L. difeso e rappresentato congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. M. I. e dal dott. A. R., proponeva appello per la riforma della sentenza della CTP di Frosinone n. 50/01/2018, pronunciata il 06 dicembre 2017 e depositata il 15 gennaio 2018, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso avviso di accertamento n. xxxxxxxx/2016 nella sua qualità di socio con quota del 99% della società partecipata XXXX Srl.
Con l’appello in epigrafe il contribuente sostiene: a) la carenza di motivazione per omessa valutazione delle eccezioni sollevate dal ricorrente circa l’automatica presunzione di distribuzione dell’utile extra-contabile quale socio in una società di capitali a ristretta base sociale; b) che la sentenza appare viziata sul presupposto che siccome la società non ha impugnato l’accertamento emesso nei suoi confronti per l’anno 2010, gli utili extra-contabili si presumono distribuiti ai soci automaticamente senza l’effettiva valutazione se il maggior reddito fosse stato accertato in capo alla società partecipata.
Chiede la riforma della sentenza e la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce l’ufficio chiedendola conferma della sentenza appellata sostenendo: a) che la società XXXX Srl società a ristretta base azionaria in ragione del fatto che il capitale sociale è suddiviso in due quote (99% in capo al sig. R. L. e 1% in capo al coniuge R. S.); b) che i coniugi non presentavano dichiarazioni dei redditi in tutti i periodi d’imposta, circostanza che concretizza l’attivazione dell’accertamento d’ufficio; c) la ristretta base partecipativa societaria è di per sè elemento sufficiente per giustificare ai presunzione che gli utili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci, in presenza di definitivi dell’accertamento societario per omessa impugnazione.
Concludeva per il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle spese di giudizio (all. nota spese).
All’udienza del 13.05.2019 la causa veniva rinviata al 24 giugno 2019 su richiesta di parte, al fine di aderire alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, comma 10 del D.L. 119/18, a cui nulla seguiva.
Motivo della decisione
Costituisce “ius receptum” nella giurisprudenza della Cassazione il principio secondo il quale opera la presunzione “iuris tantum” relativamente alla distribuzione pro-quota degli utili extra contabili ai soci di una società di capitali a ristretta compagine partecipativa, nel senso che non occorre una prova specifica dell’attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa alla ripartizione pro-quota, superabile dal contribuente tramite prova contraria e con al dimostrazione che essi siano stati accantonati ovvero reinvestiti (Cass. Sez. VA n. 78640/2008).
Da osservare che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto delia doppia presunzione, perché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della società partecipata che potrebbe già basarsi la prima presunzione), ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.
In altri termini, la ristretta compagine sociale, fonda da sé la presunzione della distribuzione degli utili non contabilizzati, salva prova contraria a carico dello stesso socio.
Sul punto la Cassazione, tra le altre, con sentenza n. 6197/2007, n. 9130/2009/, n. 16234/2010, ha affermato la necessità che il contribuente, per vincere la presunzione, provi che gli utili che si presumono distribuiti, siano reinvestiti o accantonati, non risultando sufficiente “la mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale si fosse concluso eventualmente con perdite contabili”.
Ne discende che in assenza di prova contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui gli utili sono stati conseguiti (Cass. 9 giugno 2009, n. 13223).
Da ultima la recente sentenza della Corte di Cassazione ord. n. 2090/2015, che ha affermato il principio giurisprudenziale in tema di società a ristretta base societaria, secondo il quale nel caso “di società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione della distribuzione di utili extra-contabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente (socio), offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla compagine sociale, ovvero da essa reinvestita”.
In definitiva la presunzione adottata dall’Ufficio, dotata di efficacia presuntiva ex art. 2727 c.c., assume inevitabilmente valenza probatoria e, non richiede contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, elementi di riscontro esterno. Infatti il presupposto dell’accertamento da ristretta compagine sociale è proprio la presunzione che i soci si siano appropriati di utili extra-contabili prodotti dalla società di capitali il cui accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Di conseguenza risulta legittima l’attribuzione di tali utili extra-contabili all’odierno appellante, in proporzione della quota di partecipazione (99%) alla XXXX Srl.
La soccombenza giustifica la condanna alle spese di giudizio dell’appellante, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione rigetta l’appello. Condanna il contribuente appellante alle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in Euro 2.000,00 (duemila,00), oltre accessori se dovuti.
Riferimenti normativi:. art. 2727 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 16234/10; 9130/09; 61297/07; 13223/09; 2090/15.