COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Piemonte sez. 2 sentenza n. 346 depositata il 28 febbraio 2017
Atti impugnabili – Istanza di disapplicazione – Inammissibilità.
CONCLUSIONI
Appellante EXX s.r.l. uninominale: riformare la sentenza impugnata riconoscendo illegittimo e infondato l’atto di diniego; stabilire la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato Direzione Regionale Piemonte Ufficio Contenzioso: che venga verificata la legittimazione attiva della società appellante che risulta cancellata dal Registro delle Imprese il 21.01.2014; nel merito, confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da ricorso contro diniego all’interpello disapplicativo per le società non operative. L’istanza era stata dichiarata inammissibile per mancanza del contenuto minimo indispensabile per la valutazione della disapplicazione della disciplina delle società non operative.
L’Agenzia delle Entrate sostenne che il diniego non ha natura provvedimentale e non è idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del contribuente e vincola solo l’Amministrazione Finanziaria e che l’elenco tassativo degli atti impugnabili davanti alle Commissione Tributaria e la giurisprudenza sono concordi nell’escludere la sua impugnabilità.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino dichiarò inammissibile il ricorso condannando il contribuente alla rifusione delle spese liquidate in ? 800,00.
La EXX s.r.l. propone appello ribadendo le tesi sostenute nel ricorso introduttivo e contestando l’addebito delle spese di giudizio. Risulta peraltro che la società sia stata cancellata il 21.01.2013 dal Registro delle Imprese.
L’Ufficio precisa che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6070 e n. 6071 del 12.03.2013, hanno chiarito che non si trasferiscono ai soci “le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un ‘attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.
Deve pertanto ritenersi che EXX abbia perduto la propria soggettività giuridica e la relativa capacità processuale, con conseguente inammissibilità della richiesta di disapplicazione della normativa per le società non operative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diversamente dagli atti autonomamente impugnabili, la comunicazione di rigetto ovvero di declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di disapplicazione non ha natura di provvedimento impositivo, espressione della potestà tributaria, riconosciuta, dall’ordinamento giuridico, in capo all’ Amministrazione Finanziaria.
A tal proposito, con la sentenza n. 313 del 06.12.1985, la Corte Costituzionale ha affermato che “l’accertamento e tutti gli atti del procedimento di riscossione sono in funzione della realizzazione dell’esazione del tributo … il ricorso del contribuente ai giudici tributari ed ordinari è, in ogni caso, diretto a contestare la sussistenza e l’entità dell’obbligazione tributaria . . . il giudizio che si instaura riguarda sempre il rapporto tributario ed è diretto al! ‘accertamento della sussistenza della pretesa tributaria dell’ente impositore”.
Da parte loro, i giudici di legittimità, pur ammettendo un’interpretazione estensiva dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992, hanno ritenuto impugnabili, a prescindere dal nomen iuris, anche gli atti non espressamente indicati nella disposizione, a condizione, però, che la loro funzione e gli effetti prodotti corrispondano con i tipi normativamente previsti. Deve pertanto trattarsi di provvedimenti che manifestino una compiuta e definita pretesa impositiva, idonei a suscitare, nel destinatario, un interesse meritevole
di tutela giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito come non siano impugnabili i provvedimenti aventi carattere generale che non si riflettano, immediatamente, sulla situazione tributaria del soggetto passivo, né lo vincolino alla tenuta di una determinata condotta.
Pertanto, dal momento che dal diniego opposto non consegue alcun obbligo, a carico del contribuente, di uniformarsi al comportamento suggerito (fatti salvi i successivi poteri di controllo e di irrogazione delle sanzioni) né alcun contenuto lesivo dei suoi diritti, è evidente come l’atto in parola, essendo emesso nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica svolta dall’ Agenzia delle Entrate, non
contenendo alcuna pretesa tributaria oggettivamente definita, non rientri tra i provvedimenti suscettibili di formare oggetto di una controversia tributaria.
Nella risposta alla richiesta di disapplicazione, difatti, non so.no ravvisabili i tratti tipici dell’atto impositivo, ma solo quelli di un provvedimento prodromico rispetto ad esso.
Pertanto, la comunicazione in oggetto non è un atto autonomamente impugnabile, ma sindacabile esclusivamente “in via differita”, come normalmente accade per i provvedimenti istruttori e preparatori.
A garanzia del diritto di difesa del soggetto passivo, l’art. 19 D.Lgs. 546/1992 permette, infatti, alla parte di proporre le proprie doglianze contro l’atto non autonomamente impugnabile mediante la presentazione di apposito ricorso avverso il provvedimento autonomamente impugnabile, che, nel caso di specie, è rappresentato dall’eventuale avviso di accertamento, che l’Ufficio potrà emettere, qualora la società non si conformi alle determinazioni contenute nel diniego dell’Amministrazione
PER QUESTI MOTIVI LA COMMISSIONE
Respinge l’appello. Spese del presente grado a carico dell’appellante, liquidate in euro 500,00