La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10196 depositata il 30 aprile 2013 intervenendo in tema di oneri condominiali ha statuito che “deve considerarsi nulla, perché non rientra nei poteri dell’assemblea, deliberando a maggioranza, stabilire interessi moratori a carico dei condomini nel ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, potendo tale previsione essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità”.
Per cui “Tale nullità inficia e travolge le successive delibere nella parte in cui, nel ripartire gli oneri di gestione tra i consorziati in relazione ad ogni singolo anno, applicano il medesimo tasso di mora del 20%. Anche le successive delibere – prosegue la sentenza -, pertanto, sono affette dal medesimo vizio di nullità, la quale può essere fatta valere dal condomino interessato senza essere tenuto all’osservanza del termine di decadenza di trenta giorni ai sensi dell’art. 1137 cod. civ.”.
Pertanto alla luce del principio di diritto di cui sopra nei casi di mancato pagamento degli oneri condominiali sono dovuti solo gli interessi legali, salvo diversa previsione del regolamento contrattuale. Per cui a coloro che non versano le quote condominiali non è possibile addebitare gli interessi di mora solo perché così ha deliberato l’assemblea, a maggioranza, di condominio. Pertanto affinché l’addebbito degli interessi di mora possa avvenire in modo legittimo, è necessario che esso sia stato approvato da una delibera presa all’unanimità o, diversamente, sia presente nel regolamento contrattuale di condominio, approvato anch’esso all’unanimità.
Per cui qualora la delibera sia approvata, dall’assemblea, a maggioranza e non all’unanimità la stessa è nulla. Fermo restando che coloro che pagheranno le quote condominiali in ritardo saranno obbligati al pagamento degli interessi legali che per legge vengono stabiliti con Decreto della Banca d’Italia e sono uguali per tutto il territorio italiano.