Agevolazioni tributarie – Imposte di registro, ipotecarie e catastali – Realizzazione di opere edilizie non avvenuta nei termini di legge
Fatti di causa
1. Nella controversia nascente dall’impugnazione da parte della M.M.G. s.r.l., di avviso di liquidazione relativo ad imposte di registro, ipotecarie e catastali, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, riformava la decisione di primo grado che ne aveva rigettato il ricorso. In particolare, il Giudice di appello, riteneva che l’inadempimento contestato alla contribuente (ovvero la mancata realizzazione di opere edilizie nel termine quinquennale previsto dall’art. 33, 3 comma, della legge n. 388 del 2000) fosse stato determinato da circostanze ad essa non imputabili, ovvero la modifica (ad iniziativa del Comune interessato che aveva approvato l’iniziale progetto) del progetto di scarico dei reflui da parte di Hera che aveva richiesto la progettazione e l’attuazione di nuove opere con la necessità di rinnovo delle concessione edilizie.
2. Avverso la sentenza propone ricorso, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.
3. La I. S. s.r.l. (incorporante per fusione la MMG s.r.l.) resiste con controricorso.
4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione In forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso in quanto comunque sanate dalla costituzione della I. S. s.r.l.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, 3 comma della legge n. 388/2000, ed il secondo, prospettante violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., sono infondati alla luce del recente arresto di questa Corte (Sentenza n. 14892 del 20/07/2016) secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, si applica anche qualora l’edificazione, che costituisce un obbligo di “facere” del contribuente, non sia realizzata nei termini di legge purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all’acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore (nella specie, la sospensione, da parte dell’autorità amministrativa, della pratica per la concessione edilizia, in attesa della definizione di un contenzioso con altri soggetti)”.
2.1 E, nella specie, la Commissione tributaria regionale ha compiutamente accertato in fatto che l’inadempimento della Società era stato determinato da circostanze alla stessa non imputabili, quali l’intera fase di riprogettazione di HERA, quale richiesta al Comune, la revisione del PRG e gli atti a ciò annessi e conseguenti, con la necessità del rinnovo delle concessioni edilizie.
3. Il terzo motivo è inammissibile laddove non si deduce un “fatto”, nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., il cui esame sia stato omesso.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese processuali attesa la peculiarità della fattispecie e la novità dell’indirizzo giurisprudenziale.
5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, per cui non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.