CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2017, n. 17225
Tributi – Agevolazioni fiscali “prima casa” – Mancato trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi – Gravi condizioni di salute esistenti già al momento del rogito – Causa di forza maggiore – Esclusione – Revoca del beneficio – Sussiste
Rilevato che
1. in fattispecie relativa ad avviso di liquidazione con cui sono state revocate le agevolazioni cd. “prima casa”, richieste dai contribuenti per l’acquisto, in data 22 luglio 2008, di un immobile sito in Modugno (BA), senza trasferire la residenza in detto Comune nel termine di diciotto mesi previsto dall’art. 1, nota 2-bis, della Tariffa, parte prima, n. 21, allegata al D.P.R. 131/86 – provvedendovi solo in data 16 giugno 2010 – la C.T.R. ha respinto l’appello dell’amministrazione contro la decisione di prime cure favorevole ai coniugi G. – C., osservando che essi, “che al momento del rogito del 22-7-2008 erano, il primo, ottantenne e, la seconda, settantaseienne, hanno puntualmente comprovato le loro gravi patologie e, sia pure con elementi indiziari, l’impossibilità di dare corso al trasferimento della residenza nel termine di legge”, ritenendo perciò “integrato l’estremo della forza maggiore, la quale … non richiede l’insorgenza sopravvenuta delle patologie, ma l’imponderabile (o imprevedibile) ingravescenza della situazione clinica, sostanzialmente impeditiva rispetto all’attuazione dell’impegno al trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi”;
2. l’amministrazione impugna la sentenza per “violazione dell’art. 1, nota II-bis della tariffa parte I allegata al DPR. n. 131/86, in combinato disposto con il numero 21 della tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, in quanto le condizioni di salute dei contribuenti non integrano gli estremi per la configurabilità di una causa di forza maggiore, da intendersi come “impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile e tale da non poter essere evitato”;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Considerato che
4. il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte per cui, “ai sensi del comma 2 bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la fruizione dell’agevolatone fiscale connessa all’acquisto della prima casa postula che l’acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l’immobile ovvero – nella previsione di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, quale modificato dalla il n. 388 del 2000, art. 33, comma 12 – che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente ad un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile” (Cass. 22002/14; conf. Cass. 2552/03);
5. tale orientamento è stato di recente ribadito, con la precisazione che “in tema di benefici fiscali per l’acquisto della ”prima casa”, è consentito il mantenimento dell’agevolazione nei casi in cui il trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile non sia tempestivo per causa – sopravvenuta, imprevedibile e non addebitabile al contribuente – di forza maggiore, istituto il cui ambito applicativo non è limitato alle sole obbligazioni” (Cass. 13148/16, 864/16);
6. nel caso di specie, difetta chiaramente il presupposto della posteriorità (rispetto all’atto) ed imprevedibilità dell’impedimento, stanti l’età avanzata e soprattutto le precarie condizioni di salute degli acquirenti già al momento del rogito;
7. la sentenza impugnata va quindi cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso dei contribuenti e la loro condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; le peculiarità processuali della vicenda giustificano invece la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti.
Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.
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