CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 settembre 2017, n. 22157
Imposte indirette – IVA – Accertamento – Maggiore imposta – Sanzioni
Rilevato
che, previo accesso presso lo studio del professionista depositario delle scritture contabili di E.C. srl e visione della documentazione prodotta, l’Agenzia delle Entrate rilevava divergenze e appurava, con relativo avviso di accertamento, una maggiore imposta iva per euro 171.549,00 irrogando sanzione di pari importo per l’anno 2005;
che, proposto ricorso, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza n. 61/03/2011, lo rigettava mentre la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, adita in sede di gravame, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarava non dovute le sanzioni, confermandola nel resto;
che, a sostegno del decisum, i giudici di secondo grado rilevavano una incertezza interpretativa della norma dell’art. 12 comma 7 legge n. 212/2000 sulla necessaria osservanza del termine di 60 giorni tra la conclusione dell’attività istruttoria costituita da un accesso mirato alla acquisizione di documentazione (e non quindi di una verifica fiscale) e l’emanazione dell’avviso di accertamento;
che avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi;
che l’intimata non svolgeva attività difensiva;
che il PG non ha formulato richieste scritte.
Considerato
che, con il ricorso per cassazione, si censura. 1) la violazione degli artt. 112 cpc, 8, 18 e 53 del D.lgs n. 546/1992; 6 comma 2° del D.lgs n. 472/1997 e 10 comma 3° legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, per avere la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ritenuto non dovute le sanzioni irrogate con l’atto impositivo rilevando ex officio ovvero pur in assenza di una domanda di parte, l’esistenza delle condizioni di non punibilità di cui agli artt. 8 del D.lgs n. 472/1997 e 10 comma 3 della legge n. 212/2000; 2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del D.lgs n. 546/1992; 6 comma 2 del D.lgs n. 472/1997 e 10 comma 3 della legge n. 212/00, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, per avere la Commissione Tributaria Regionale verificato la sussistenza dell’incertezza normativa non già con riguardo alla disposizione contestata (art. 5 comma 4 del D.lgs n. 471/1997) bensì a quella di cui all’art. 12 comma 7° della legge n, 212/00 della quale il contribuente aveva lamentato l’inosservanza;
che i motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati;
che, dall’esame degli atti, riportati integralmente dall’odierna ricorrente, non emerge che la società abbia chiesto la declaratoria di illegittimità delle sanzioni irrogate ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.lgs n. 546/1992;
che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 440/2015; Cass. n. 4021/2012; Cass. n. 2192/2012) quello secondo cui l’onere di allegare la ricorrenza degli elementi, per rilevare la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme, cui la violazione si riferisce, grava sul contribuente sicché deve escludersi che il giudice tributario di merito decida di ufficio l’applicabilità dell’esimente; che la relativa richiesta deve, altresì, essere formulata nei modi e nei termini processuali appropriati (Cass. n. 14402/2016; Cass. n. 24060/2014);
che, nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai principi di cui sopra per cui la gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso presentato dalla società anche per ciò che riguarda l’applicazione delle sanzioni (unico aspetto oggetto della materia del contendere stante la rilevata legittimità della procedura di accertamento su cui si è formato il giudicato interno);
che, per l’incerto sviluppo processuale, vanno compensate le spese dei giudizi di merito mentre la intimata va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società anche per la irrogazione delle sanzioni. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la E.C. srl al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.