CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22440

Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Impresa familiare – Movimentazione bancaria – Imponibilità delle operazioni – Prova

Rilevato che

1. l’amministrazione censura la sentenza impugnata — con cui la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente (esercente attività di commercio al dettaglio di calzature in forma di impresa familiare) avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento Irpef dell’anno d’imposta 2007, per non avere egli “provveduto a fornire la prova che i versamenti in denaro sul conto corrente cointestato con la coniuge erano riconducibili a utili prodotti dall’impresa familiare” — deducendo la “violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 32 Dpr 600/73 e 2697 c.c.” (primo motivo), nonché la nullità della motivazione, in quanto meramente apparente (secondo motivo);

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che

3. va preliminarmente rilevata l’infondatezza del secondo motivo, non essendo riscontrabili nella motivazione della sentenza impugnata i vizi denunciabili in cassazione dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera del d.l. 83/12 (convertito dalla L. 134/12) — che ora si esauriscono “nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU n. 9032/14, che richiama Cass. n. 20112/09) — ed in particolare la mera apparenza della motivazione, la quale sussiste solo laddove questa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete l compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);

4. è invece fondato il primo motivo di ricorso, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in materia di accertamenti bancari in base al quale, a fronte della presunzione legale per cui ogni versamento su conto corrente bancario è riconducibile a ricavi (art. 32, d.P.R. 600/73), è onere del contribuente fornire una rigorosa prova contraria, specifica, analitica, dettagliata ed in quanto tale idonea a “dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. V, n. 6947/17, 15857/16; cfr. nn. 26018/14, 18081/10, 22179/08), o che comunque essi sono stati già registrati in contabilità (Cass. Sez. V, n. 5418/17; Sez. VI-5, n. 814/17), non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, non adeguatamente supportata, circa la provenienza delle somme versate;

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.