CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 giugno 2017, n. 16044
Accertamento – Nullità – Obbligo di preventivo contraddittorio – D.L. n. 78/2010
Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.C. degli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati, ex art. 38, IV comma, del d.p.r. n. 600 del 1973 ed ai fini dell’irpef, i redditi dichiarati negli anni 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole decisione di primo grado, dichiarava la nullità dell’atto impositivo ritenendo che allo stessa andasse applicata la nuova normativa di cui al d.l. n. 78/2010 con conseguente obbligo di preventivo contraddittorio che, nella specie, non era stato adempiuto. Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione nella forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. I due motivi di ricorso esaminati congiuntamente, siccome connessi, sono fondati. Il primo, prospettante violazione di luce per avere la C.T.R. annullato gli atti impositivi perché emessi senza previa instaurazione del contraddittorio, alla luce dei principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 del 9.12.2015 secondo cui <<in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.
Il secondo alla luce dei principi ribaditi da questa Corte con ordinanza n.21041 del 06/10/2014 secondo cui <<In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal dd.mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento>>. L’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, infatti, prevede espressamente la sua applicabilità “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, laddove gli accertamenti in questione sono anteriori.
Ne consegue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata che, vertendosi in materia di tributi non armonizzati e nella vigenza del testo dell’art. 38 citato applicabile ratione temporis, annullando gli atti impositivi si è discostata da tali principi.
Il ricorso incidentale, con il quale il contribuente ha dedotto ex art. 360 n.5 c.p.c. l’omesso esame da parte della C.T.R. degli ulteriori motivi di appello, va invece dichiarato inammissibile laddove la parte era integralmente vittoriosa in quel grado di giudizio ed i motivi di appello, ritenuti assorbiti dal Giudice di appello, saranno esaminati in sede di rinvio.
Conclusivamente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale ed in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del VENETO perché adeguandosi ai superiori principi provveda all’esame anche delle questioni ritenute assorbite ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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