CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2017, n. 16170
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per revocazione – Errore di fatto del giudice – Omessa valutazione documenti allegati
Rilevato che
1. Il contribuente impugnava il diniego di rimborso relativamente alle somme versate dall’Enel sulla liquidazione del somma dovutagli quale ex dirigente iscritto al Fondo pensione, sul presupposto che l’importo doveva essere sottoposto ad imposizione quale reddito da capitale nella misura del 12,50%; la CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contribuente avesse documentato il rendimento conseguito con riferimento ad una sola annualità (1998), come risultante dalla certificazione rilasciata dall’Enel;
2. avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per revocazione, evidenziando che la CTR non si era avveduta che analoga certificazione era stata prodotta anche con riferimento alle ulteriori annualità in relazione alle quali era stata proposta l’istanza di rimborso;
3. la CTR rigettava il ricorso, ritenendo inammissibile la revocazione in pendenza del ricorso per cassazione (invocando quale precedente l’ord. n.13026 del 2012 di questa Corte);
4. avverso tale pronuncia, il contribuente propone ricorso articolato in 10 motivi, al quale resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso;
Considerato che
1. il ricorso proposto nei confronti della sentenza che si assume essere viziata dall’errore di fatto è stato accolto con sentenza della Sez. 5, n.14005 del 2016, proprio con riferimento all’errore di fatto oggetto del ricorso per revocazione; nella citata sentenza, infatti, questa Corte rileva che “Con il primo motivo di ricorso rubricato «Insufficiente motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.», il contribuente nella sostanza lamentava che la CTR avesse ritenuto, senza congruamente motivare a riguardo, che soltanto il ridetto «ultimo rendiconto del Fondo» allegato al n. 16 delle produzioni documentali fosse dimostrativo dei rendimenti percepiti, non invece anche gli altri documenti parimenti prodotti e che nel rispetto del principio dell’autosufficienza venivano debitamente trascritti. Il motivo è fondato perché la CTR si è semplicemente limitata a scrutinare «l’ultimo rendiconto del Fondo», omettendo quindi di spiegare le ragioni per cui l’altra pressoché analoga documentazione prodotta non fosse da considerarsi probante, per es. la CTR avrebbe dovuto spiegare l’oblio della documentazione in parola in ragione di massime di esperienza che la inducessero a ritenere inattendibile il contenuto degli stessi oppure perché questo contenuto non aveva un utile grado di chiarezza ecc. (Cass. sez. III n. 23201 del 2015; Cass. sez. III n. 22022 del 2010)”;
2. sulla base della richiamata motivazione, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, in tal modo accogliendo il medesimo motivo posto a fondamento sia del ricorso per cassazione che del ricorso per revocazione;
3. ne consegue che l’annullamento con rinvio della sentenza nei cui confronti era stata proposto e rigettato il ricorso per revocazione, determina l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 336, comma 2, cod.proc.civ., in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione (per una fattispecie similare si veda Cass. n. 21951 del 2013);
4. in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse si ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.