CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2017, n. 8027
Tributi – IRPEF – Accertamento – Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – Esclusione
Preso atto
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva accolto l’appello di A.M. e M.B. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Venezia. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento IRPEF, per l’anno 2007;
che, nella sua decisione, la CTR ha affermato l’illegittimità dell’atto derivante dalla violazione del diritto al contraddittorio nei confronti dei contribuenti;
Ritenuto
che il ricorso è affidato ad un motivo, col quale si denuncia falsa applicazione dell’art. 12 l. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: assume l’Agenzia che, vertendosi in tema di IRPEF, si sarebbe dovuto escludere l’obbligo di un preventivo contraddittorio. E d’altronde la CTR avrebbe falsamente applicato la previsione di cui all’art. 32 comma 1° n. 2 DPR n. 1973/600, prevedendo un dovere aggiuntivo e diverso rispetto alla previsione della stessa norma; che gli intimati si sono costituiti con controricorso; che il motivo è manifestamente fondato che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015; Sez. 6 – 5, n. 11283 del 31/05/2016); che la citata pronuncia delle Sezioni Unite si sofferma anche su profili di compatibilità costituzionale dell’indirizzo interpretativo assunto, alla stregua delle quali anche la questione genericamente prospettata nella memoria dei contribuenti è da ritenere manifestamente infondata (Sez. 6-5, n. 24368 del 29/01/2016);
che deve pertanto procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
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