CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2458

Tributi – IRPEF – Rimborso – Fondo previdenziale – Indennità

Ritenuto in fatto

1. – La ricorrente originaria, già dipendente del Ministero della Finanze e poi della Agenzia delle Entrate, impugnò il silenzio rifiuto di quest’ultima sulla domanda con la quale aveva chiesto il rimborso della trattenuta a titolo di IRPEF effettuata sulla indennità erogata dal Fondo previdenziale istituito con D.P.R. n. 211 del 1981.

Il ricorso fu accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e, sull’appello dell’ufficio, la Commissione Tributaria Regionale confermò la sentenza di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l’originaria ricorrente.

Considerato in diritto

1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 917/1986 in riferimento all’art. 2 del D.P.R. 1034/1984. A dire del ricorrente, l’indennità corrisposta dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze, istituito con D.P.R. n. 1034/84, non sarebbe equiparabile – come ritenuto dal giudice di appello – alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17 comma 1 del DPR n. 917/86, cosicché dovrebbe essere tassata per intero.

Il ricorso non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché va assoggettata a tassazione separata e non integrale (Sez. 5, Sentenza n. 19859 del 05/10/2016, Rv. 641258; Sez. 5, Sentenza n. 9430 del 12/06/2003, Rv. 564200).

Invero, il Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze corrisponde agli iscritti, quando cessano di far parte dei ruoli del personale dell’amministrazione, o agli aventi diritto, nel caso in cui gli iscritti siano deceduti durante il servizio, una indennità che ha una funzione esclusivamente previdenziale e che viene calcolata in relazione al numero degli anni di servizio (di ruolo e non di ruolo) prestato, ivi compresi i periodo di assenza utili ai fini pensionistici. La composizione del Fondo è costituita, in massima parte, da premi di produttività o da incentivi all’attività d’istituto. Deve perciò ritenersi che l’indennità corrisposta dal Fondo costituisce una forma di retribuzione differita (composta, in massima parte, dai contributi degli iscritti), che la fa rientrare nel perimetro normativo degli artt. 17-19 del TUIR come “indennità equipollente”, in quanto tale assoggettabile a tassazione separata e non a tassazione integrale.

2. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La peculiarità della fattispecie e la natura previdenziale della controversia giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.