CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 14765 depositata il 19 luglio 2016 – In materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la comunicazione prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allorché il presidente del Consiglio notarile investa quest’ultimo del promovimento della procedura, perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di operatività, escludendola quando esistano «ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento», e, dall’altro, dette ragioni sono legislativamente presupposte dall’art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall’art. 39 del d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, il quale dispone che «il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante