CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15676 depositata il 28 luglio 2016 – L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ.,, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”