CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 19774 depositata il 4 ottobre 2016 – Il comma 7° dell’art. 18 L. n. 300/1970, così come introdotto con la L. n. 92/2012, non distingue tra inabilità assoluta e relativa alle mansioni svolte, facendo ampio e generale richiamo al “motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica” del lavoratore