CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5207 depositata il 16 marzo 2016
TRIBUTI – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA SOCIETA’ DI PERSONE E SOCI – MANCATA INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO DI TUTTE LE PARTI – CONTESTUALE TRATTAZIONE DEI DISTINTI PROCEDIMENTI – ESONERO DELLA NECESSITA’ DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Ritenuto in fatto
1. La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello della “Domus di T.T. 84 C. SAS” (in liquidazione) contro la sentenza n. 85/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Belluno che aveva respinto il ricorso della società contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiori IVA-IRAP relative all’anno 2005, avviso poi valorizzato ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci, i quali ultimi avevano separatamente impugnato i provvedimenti ad essi rivolti.
2. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che le produzioni documentali effettuate dall’Agenzia non potevano avere valore probatorio a fronte del disconoscimento di conformità all’originale fatto dalla parte contribuente ed inoltre nel senso che nel calcolo dei ricavi si sarebbe dovuto tenere conto di costi sostenuti negli anni precedenti, ciò che non era stato fatto.
3. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La società contribuente si è costituita con controricorso.
Considerato in diritto
1.1. Con l’unico motivo di censura (improntato alla violazione dell’art. 101 cpc, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.4, cpc) la ricorrente si duole del fatto che in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, la causa non si sia svolta nel contraddittorio di tutte le parti.
1.2. Il motivo di impugnazione (anche a voler prescindere dalla modalità di sua conformazione, in termini di estrema sinteticità) appare infondato e da disattendere.
1.3. Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra la società e le persone fisiche che ne sono socie (che la parte ricorrente non ha in alcun modo identificato, così come non ha identificato i connessi procedimenti che riguardano questi ultimi) appare avere trovato un adeguato surrogato nella contestualità della trattazione che i distinti procedimenti hanno avuto sin dal primo grado di giudizio ed anche in secondo grado nei confronti della società e dei soci F.V. e T.T. (che risultano essere gli effettivi soci di cui si è detto); inoltre si è potuto riscontrare dalle sentenze depositate dalla controricorrente società che le pronunce di secondo grado sono state emanate dagli stessi giudici e nella medesima udienza, con decisioni di analogo contenuto e con reciproci e diretti riferimenti. Ricorre perciò nella specie di causa il presupposto esonerativo della necessità di integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie valorizzato da questa Corte nella sentenza n. 14815/2008 sicché, in ossequio al principio da quest’ultima enunciato, non resta che disattendere il ricorso introduttivo di questo grado, fondato esclusivamente sulla censura di cui si è detto.
2. In conclusione il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di € 4.000,00, oltre accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18310 depositata il 7 giugno 2022 - L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del…
- Corte di Cassazione sentenza n. 16694 depositata il 24 maggio 2022 - Obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; invero, il concetto di causa" inscindibile" (di cui all'art.…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 - La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 37611 depositata il 22 dicembre 2022 - In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9445 - L’obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 23497 depositata l' 8 agosto 2023 - Sussiste l'obbligo del litisconsorzio, per le società di persone e relativi soci, anche con riferimento all'IRAP in forza dei suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…
- In tema di accertamento cd. sintetico, ove il cont
In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa e…
- Autoriciclaggio: in tema di sequestro preventivo s
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 10663 depositata il 1…
- La prova rigorosa del pagamento della retribuzione
La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, i…
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…