CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 5207 depositata il 16 marzo 2016 – L’esistenza di un litisconsorzio necessario tra la società e le persone fisiche che ne sono socie appare avere trovato un adeguato surrogato nella contestualità della trattazione che i distinti procedimenti hanno avuto sin dal primo grado di giudizio ed anche in secondo grado nei confronti della società e dei soci