CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21855
Contenzioso tributario – Mancanza o assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione – Inammissibilità del ricorso
Rilevato che
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l’appello della società contribuente avverso la sentenza della CTP per difetto di specificità dei motivi di gravame, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato; -avverso detta pronuncia propone per cassazione la contribuente affidato a unico motivo; illustrato con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
Considerato che
– con il solo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto il secondo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che i motivi di impugnazione difettassero di esplicita critica alla sentenza di primo grado e fossero quindi privi di specificità;
– il motivo è fondato; deve premettersi che sul punto questa Corte ha generalmente ritenuto (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017) che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’ art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;
– comunque, nella fattispecie che ci occupa, dall’esame complessivo dell’atto di appello, trascritto in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, esso risulta evidentemente specifico, dal momento che (come richiesto anche da Cass. Sez. 5 Sentenza n. 4558 del 22/02/2017) le deduzioni dell’appellante sono in concreto svolte e articolare in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo, e in ordine alle quali l’appellante ha diretto nel caso che ci occupa specifiche censure volte a contestare le conclusioni alle quali è addivenuto il primo giudice, e non mere generiche critiche;
– la sentenza della CTR ha pertanto fatto erronea applicazione delle disposizioni in esame, e dovrà quindi esser cassata con rinvio al secondo giudice;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
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