CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2019, n. 7105

Agevolazioni fiscali – Credito d’imposta – Incremento all’occupazione – Aiuti di stato – Contenzioso tributario

Rilevato che

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 45, depositata in data 10/2/2011, con la quale la CTR dell’Abruzzo ha annullato il diniego di rimborso relativo ad un credito d’imposta vantato dalla L. Ambiente S.p.a., per benefici da incremento all’occupazione ai sensi dell’art. 7, della legge n. 388/2000;

la CTR, per quanto di interesse, ha accolto il gravame del contribuente, sul presupposto della compatibilità dell’agevolazione fiscale rispetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con conseguente disapplicazione delle disposizioni contenute negli artt. 7, legge n. 388/2000, e 63 della legge n. 289/02;

l’Agenzia delle Entrate impugna tale sentenza affidandosi a due motivi;

la L. Ambiente S.p.a., resiste con controricorso.

Considerato che

1. con il primo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, legge n. 388/2000, 62 e 63, primo comma, della legge n. 289/02, per avere la CTR indebitamente disapplicato tale normativa;

2. con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7, legge n. 388/2000, 63, legge n. 289/02, 62 1 comma, d.lgs. n. 546/92, ed in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato C.E., nonché al Regolamento C.E. del 12 gennaio 2001, ed al Regolamento n. 2204/2002, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il beneficio previsto dagli artt. 7, della legge n. 388/2000 e 63, della legge n. 289/02, configuri un aiuto ai lavoratori, piuttosto che un “aiuto di Stato”;

3. va preliminarmente divisata l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità prospettata dalla controricorrente in relazione al difetto di rappresentanza processuale dell’Avvocatura dello Stato, sotto il profilo della mancanza di procura o mandato “ad causam”;

4. l’eccezione è infondata, atteso che, in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, posto che l’art. 366, n.5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi”(peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al professionista;

5. infatti, secondo il combinato disposto dell’art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999 e del richiamato art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, le Agenzie fiscali hanno la facoltà di avvalersi in forma prevalente ed organica del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza che sia necessaria una specifica procura per ogni singolo giudizio (Sez. 5 n. 24522 del 2009; Sez. U. n. 3116 del 2006);

6. ulteriormente, va ribadito che, per la rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, possono avvalersi, secondo la disciplina di cui all’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 611, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura “ad litem”, che trova fondamento “nell’intuitus fiduciae” e nella personalità della prestazione;

7. ne consegue che gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, come nel caso di ricorso per cassazione (Sez. 5, Sent. n. 4950/2012);

8. nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono;

9. i motivi di gravame vanno trattati congiuntamente in quanto connessi;

10. il quesito che il Collegio è chiamato a scrutinare consiste nello stabilire se al credito d’imposta di cui all’art. 7, decimo comma, della legge n. 388/2000, riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell’occupazione, debba trovare applicazione il criterio comunitario cd. “de minimis”, che impone il tetto massimo di euro 100.000, entro cui beneficiare dell’agevolazione fiscale in questione;

11. la disciplina normativa di riferimento è contenuta nell’art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000, che prevede incentivi in forma di credito d’imposta, ai datori di lavoro che incrementino la base occupazionale;

12. in precedenza la Commissione CE nel 1992, e successivamente nel 1996, aveva introdotto, con una propria Comunicazione, la regola “de minimis”, in base alla quale gli aiuti di esigua entità, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 87, par.1, del Trattato, perché, concretamente , non hanno effetti sulla concorrenza e sugli scambi ed, in quanto tali, non sono soggetti all’obbligo di previa notifica alla Commissione (ex art.88, par. 3 del Trattato);

13. la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in tale contesto normativo, ha, quindi, affermato che, ai fini della determinazione dell’importo massimo del credito d’imposta di cui al citato art. 7, comma 10, si deve tener conto, anche del credito d’imposta per nuovi investimenti ottenuto ai sensi della legge n. 388/2000, nei limiti in cui non venga superato, per le agevolazioni fruite ai sensi della citata norma e nel triennio considerato, il tetto massimo di euro 100.000 (Cass. n. 20245 del 4/9/2013);

14. questa Corte ha poi stabilito che, tale adottata modalità di delimitazione della agevolazione accordata, rientra nell’esercizio legittimo delle scelte discrezionali del legislatore, essendo consentito legiferare con la tecnica del rinvio (recettizio o formale) a norma di altro ordinamento e non riscontrandosi, quindi, violazioni della normativa comunitaria, atteso che questa se pone agli stati membri il divieto di concedere “aiuti di Stato” in misura eccedente la regola “de minimis”, non impedisce loro di circoscrivere benefici fiscali entro soglie definite (Cass. n. 21797/2011);

15. alla luce del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, risultano, pertanto, errate le conclusioni statuite sul punto dalla CTR, posto che trattasi di aiuti di Stato circoscritti ad una determinata somma indicata per relationem;

13. per quanto precede, il ricorso va, quindi, accolto, e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR dell’Abruzzo che, in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR dell’Abruzzo che, in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.