CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7426
Tributi – IVA – Rimborso – Interessi maturati – Pagamento – Prescrizione decennale – Decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento
Fatti di causa
1. La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia in Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da G.C.F. s.r.l. – oggi B.I. s.p.a. – avverso il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso dei maggiori interessi maturati su un pregresso rimborso Iva effettuato tardivamente da E. s.p.a. – oggi Equitalia Nord s.p.a.
2. Ha rilevato il giudice di appello che in materia di Iva alla domanda di rimborso, in mancanza di disciplina specifica, si applica il terminedecadenzialebiennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d. Igs. n. 546 del 1992, nella specie maturato. Ha inoltre affermato che la prescrizione decennale avrebbe potuto trovare applicazione solo ove non si fosse verificata la decadenza.
3. Per la cassazione della citata sentenza G.C.F. s.r.l. – oggi B.I. s.p.a. – ricorre con due motivi, resistiti dall’Agenzia delle Entrate e da Equitalia Nord s.p.a. con separati controricorsi.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: «Violazione dell’art. 78, comma 33, della legge n. 413/1991 e dell’art. 20, comma 5, del D.M. n. 567/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile» deducendo l’erroneità della sentenza per aver erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 21, comma 2, del d.Igs. n. 546 del 1992, allorquando andava applicato il combinato disposto degli articoli 78, comma 33, della legge n. 413/1991 e 20, comma 5, del D.M. n. 567/1993, che non prevedono alcuna decadenza ma una mora ex re decorsi 60 giorni per l’accreditamento delle somme dovute dal concessionario di riscossione, senza quindi necessità alcuna di presentazione di domanda di rimborso.
b. Secondo motivo: «Falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, della legge n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile» deducendo l’erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabile alla fattispecie il termine decadenziale biennale, allorquando alcuna istanza di rimborso andava presentata, essendo gli interessi moratori dovuti per legge e rappresentando l’istanza un mero strumento di attivazione della tutela giurisdizionale del diritto del contribuente.
2. L’Agenzia delle Entrate eccepisce nel controricorso la propria carenza di legittimazione processuale, atteso che unico contraddittore della pretesa in causa sarebbe il concessionario della riscossione, cui andrebbe imputato l’eventuale ritardo nel pagamento dell’ordinativo di pagamento.
3. Equitalia Nord s.p.a. argomenta l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.
4. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva argomentata dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso. Invero costituisce affermazione costante di questa Corte che l’accertamento dell’estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio e, quindi, della carenza nel convenuto stesso dei diritti ed obblighi originati dal rapporto controverso, non involge una questione di legittimazione ad causam, ma si risolve in una questione di merito non rilevabile d’ufficio e soggetta, come tale, a tutte le limitazioni e preclusioni previste dalle norme processuali (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2901 del 25/03/1987); nella specie l’Agenzia delle Entrate pretende di estraniarsi dal processo adducendo che la domanda formulata ex adverso sarebbe rivolta esclusivamente contro il concessionario della riscossione, in quanto l’ordinativo di pagamento sarebbe stato da essa Agenzia emesso tempestivamente, dovendo il ritardo impaurirsi al solo concessionario. In tali termini la questione introduce all’evidenza una questione di merito e non una questione di attratta legittimazione processuale, che come tale non può essere dedotta per la prima volta in cassazione né tantomeno rilevata ex officio, dovendo la parte impugnare autonomamente la sentenza di merito che, espressamente o per implicito, abbia ritenuto sussistente la contitolarità nel rapporto obbligatorio controverso.
5. Nel merito il ricorso va accolto.
6. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
7. A mente dell’art. 1 del decreto-legge n. 417 del 1991 gli interessi si intendono dovuti per i rimborsi IVA con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento e sono soggetti alla prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6659 del 21/03/2014
(in motivazione). Nulla depone per l’applicazione della decadenza dell’art. 21 del d. Igs n. 546/1992, che riguarda la lite di rimborso e non quella sugli interessi moratori, soggetta solo a prescrizione, una volta esclusa – come nel caso di specie appare pacifico – la decadenza per il credito principale.
8. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio applicando i suesposti principi e a regolare altresì le spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia in Milano, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
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