CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6532
Tributi – Condoni – Definizione agevolata liti pendenti ex art. 39, co. 12, del D.L. n. 98 del 2011 – Proposta nell’ambito del giudizio pendente dinanzi alla CTR – Legittimità
Rilevato che
1. il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n.10020090068699611 e l’avviso di accertamento emessi nei suoi confronti per IVA, IRPEF ed IRAP relativamente all’annualità 2003, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, in quanto inviato a mezzo posta ad un indirizzo diverso da quello di sua residenza;
2. la CTR della Campania, sez. Salerno, con sentenza n. 300 del 5.6.2013, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato e, quindi, alcuna doglianza poteva essere sollevata in merito a tale atto, né vi erano motivi per invalidare la cartella di pagamento conseguente; il ricorrente, nelle more del giudizio di appello, aveva avanzato domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 39, d.l. n. 98/2011, ricevendo un diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate; tale atto veniva impugnato con motivi aggiunti dinanzi alla CTR che, tuttavia, riteneva inammissibile l’impugnazione, in quanto non proposta alla CTP;
3. avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione formulando tre motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate non ha articolato difese;
4. il ricorrente depositava memoria con allegata sentenza della CTR di Salerno n. 314/12 del 2.7.2013, invocando l’intervenuto giudicato in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento e chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Considerato che
1. con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 16, comma 8, l. 289/02, sul presupposto dell’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del diniego della definizione agevolata della lite pendente, proposta nell’ambito del giudizio pendente dinanzi alla CTR;
1.1. il motivo è fondato; secondo la previsione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, (conv. con modif., dalla I. n. 111 del 2011), sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore ad € 20.000,00; il presupposto della lite pendente sussiste in presenza di un’iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso (Cass. n.12619 del 2016, Rv.640024); nel caso di specie, il requisito della pendenza della lite sussisteva, avendo il contribuente impugnato congiuntamente sia la cartella di pagamento che l’avviso di accertamento, deducendo la nullità della notifica dell’atto presupposto che – pur se non accolta in primo grado – era ancora sub iudice dinanzi alla CTR;
1.2. la CTR ha ritenuto di non dover esaminare l’impugnazione del diniego della domanda di condono, ritenendo che la stessa andava proposta dinanzi alla CTP; la tesi non è condivisibile, atteso che l’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 rinvia espressamente all’art. 16, comma 8, della I. n. 298/2002, in base al quale il diniego della definizione della lite è suscettibile di impugnazione “dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite”;
1.3. quanto detto comporta che la CTR ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità della questione concernente la legittimità del diniego della definizione della lite pendente, con la conseguenza che la sentenza va necessariamente annullata con rinvio, risultando assorbiti i restanti motivi di ricorso prospettati dal contribuente;
1.4. non può essere accolta, invece, l’eccezione di intervenuto giudicato, fondata su una diversa sentenza (n. 314 del 2.7.2013), che è stata emessa con riferimento non già alla cartella di pagamento n. 10020090068699611, bensì all’avviso di intimazione riguardante i tributi per i quali si procede; è pur vero che nella sentenza della CTR vi è un riferimento non certo alla cartella n. 10020090068699611, in quanto tale indicazione è fatta seguire da un punto interrogativo;
inoltre, nell’esaminare nel dettaglio quali sono le cartelle per le quali era stata raggiunta la prova della notifica e quelle per cui tale prova non era stata data, non viene espressamente menzionata la cartella n. 10020090068699611; del resto, se tale cartella è stata oggetto di separato giudizio – conclusosi con la sentenza n. 300/12 nei cui confronti è stato proposto ricorso – deve escludersi che la successiva sentenza n. 314/12 potesse avere ad oggetto il medesimo atto;
1.5. alla CTR, in diversa composizione, va demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti e rigettando la richiesta di cessazione della materia del contendere, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla CTR per la Campania in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese della fase di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 ottobre 2019, n. 24530 - In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11623 - In tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20058 - In tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 111 depositata il 3 gennaio 2024 - L'art. 380-bis c.p.x. (che nella parte finale richiama l'art. 96, terzo e quarto comma, cit.) è destinato a trovare applicazione, come espressamente previsto dall'art. 35, comma 6,…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38121 depositata il 30 dicembre 2022 - Il mancato riconoscimento dei costi per difetto di documentazione da parte del giudice di merito ha totalmente omesso di prendere in considerazione la documentata esistenza dei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7272 - Definizione agevolata liti pendenti ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 119 del 2018
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…