CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10800
Opposizione cartelle esattoriali per crediti previdenziali Inps – Impugnazione – Termine – Prescrizione
Rilevato che
la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da G.D. avverso quattro cartelle esattoriali emesse per crediti previdenziali dell’Inps, fondata sulla asserita prescrizione del credito;
i giudici del merito, richiamando il dictum di Cass. S.U. 23397/2016, rilevavano che la scadenza del termine di 40 giorni per l’impugnazione delle cartelle produceva l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo e impediva che potesse farsi valere la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica, mentre per quanto attiene al periodo successivo il termine di prescrizione era quello quinquennale previsto dall’art. 3 c. 9 e 10 della I. n. 335 del 1995, termine che, tuttavia, era stato interrotto dalla richiesta di dilazione di pagamento presentata dall’opponente e dagli intervenuti pagamenti parziali del credito;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.D. con tre motivi, illustrati con memoria;
l’Inps si è costituito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24 D. Igs. n. 46/1999, nonché dell’art. 3 I. n. 335/1995, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., censurando l’affermazione secondo la quale allo spirare del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento non possa farsi valere la prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella, poiché ciò determinerebbe la possibilità per l’Inps e per l’agente per la riscossione di riscuotere i crediti ancorché decorso il termine di prescrizione quinquennale, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale il regime della prescrizione nella materia previdenziale è sottratto alla disponibilità delle parti;
il motivo è infondato alla luce del principio enunciato dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016, che ha definitivamente chiarito gli effetti della scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, i quali, pur non essendo idonei alla c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. (effetto riservato ai titoli giudiziali), comporta pur sempre la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo <l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo>;
con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 nn. 3, 4, e 5, evidenziando che la sottoscrizione dell’istanza di rateazione del pagamento di un’imposta non configura riconoscimento del debito tributario;
la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., poiché, incontroversa la circostanza relativa all’intervenuta richiesta di dilazione da parte del ricorrente, sul punto contestato la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);
con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 24 D.lgs. n. 46/1999, nonché dell’art. 3 I. n. 335/1995, in relazione all’art. 360 c.p.c. c. 1 nn. 4 e 5 c.p.c., rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di valutare che nessuna istanza di dilazione era stata presentata con riferimento a una delle cartelle, rispetto alla quale, quindi, doveva ritenersi la prescrizione dei contributi previdenziali;
anche tale ultima censura è inammissibile, non risultando trattata in sentenza la questione indicata nel motivo, richiedente un accertamento in fatto, in difetto di allegazione dell’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito e dell’atto in cui tale deduzione era avvenuta (Cass. n. 20518 del 28/07/2008: <Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (nella specie, relativa alla dedotta mancata produzione del mandato generale alle liti, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso, rilevando che nel corso del giudizio di merito non risultava mai sollevata alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione della società convenuta), conforme Cass. n. 2038 del 24/01/2019);
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11104 - La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento relativi a crediti contributivi di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31322 - La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2019, n. 32077 - La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 aprile 2021, n. 11347 - La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 novembre 2020, n. 26508 - La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 573 - La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…