CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5473 – Nel caso in cui diventa definitivo l’avviso di liquidazione, l’impugnazione della cartella esattoriale è ammissibile solo per vizi propri, mentre non può essere fatta per far valere vizi la cui denuncia presupponeva l’impugnazione dell’avviso precedente