CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5473
Accertamento – Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica – Impugnazione
Motivi della decisione
Il Centro di Fiosiocinesi Terapia S. otteneva un decreto ingiuntivo, che poi veniva annullato con sentenza della Corte di Appello, all’esito della opposizione fatta dal debitore ingiunto. Agenzia delle Entrate notificava al Centro un avviso di liquidazione imposta per la registrazione del decreto ingiuntivo in questione, avviso che non veniva mai impugnato.
Conseguentemente, Agenzia delle Entrate procedeva ad emettere cartella esattoriale che veniva invece impugnata dalla contribuente, la quale, rigettato il ricorso in primo grado, proponeva appello.
I giudici di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, ritenevano che, essendo stato annullato, il decreto ingiuntivo non poteva più considerarsi atto soggetto ad imposizione, e pertanto non solo veniva meno il presupposto impositivo, ma era altresì venuto meno l’interesse dell’Agenzia a resistere in giudizio, dal momento che comunque essa Agenzia avrebbe dovuto restituire le somme ingiunte, qualora corrisposte.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione Agenzia delle Entrate, con due motivi.
Con il primo denuncia violazione dell’art. 19 L. 546 del 1992, posto che i giudici di appello hanno accolto un ricorso avverso un atto non impugnabile. Il Fisco infatti aveva notificato avviso di liquidazione dell’imposta, mai impugnato e dunque diventato definitivo, il che avrebbe dovuto rendere inammissibile l’impugnazione avverso la cartella esattoriale successivamente notificata.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia erronea interpretazione dell’art. 100 c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto difettare l’interesse ad agire, sul presupposto che le somme percepite dal Fisco avrebbero dovuto comunque essere restituite, a cagione dell’annullamento del decreto ingiuntivo. Agenzia denuncia questa erronea applicazione in quanto non v’è prova del definitivo annullamento del decreto.
Si è costituta la contribuente, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la sua inammissibilità.
Il ricorso è fondato.
Intanto non è inammissibile per difetto di specificità, come eccepisce la contribuente. I motivi sono sufficientemente specificati, da un lato, e dall’altro, sono riportati i capi di sentenza impugnati, cosi che non v’è da cercare altrove per comprendere le ragioni del ricorso.
Nel merito.
Quanto al primo motivo, Agenzia delle Entrate aveva eccepito sin dal primo grado la definitività dell’avviso di liquidazione imposta, cosi che aver ritenuto impugnabile la cartella esattoriale, pur dopo che l’avviso era diventato definitivo, costituisce violazione del citato articolo 19 L. 546 del 1992.
Nel caso in cui diventa definitivo l’avviso di liquidazione, l’impugnazione della cartella esattoriale è ammissibile solo per vizi propri, mentre non può essere fatta per far valere vizi la cui denuncia presupponeva l’impugnazione dell’avviso precedente.
Vero è che la cartella esattoriale è stata impugnata anche per quello, ma le statuizioni sui vizi propri della cartella sono diventate definitive, in quanto assorbite, e non riproposte.
Anche il secondo motivo è fondato, poiché viene meno l’interesse del Fisco solo quando il decreto ingiuntivo, oggetto di imposizione, è annullato definitivamente, con sentenza ormai irrevocabile. Nella fattispecie, invece, come lamentato dalla ricorrente, non v’era alcuna prova di questa definitiva revoca del decreto ingiuntivo, solo all’esito della quale, venendo meno definitivamente l’atto oggetto di imposizione, Agenzia delle Entrate non ha più interesse ad agire o a resistere, dovendo rimborsare comunque la somma relativa all’imposta sull’atto.
La stessa contribuente riconosce che la sentenza definitiva è intervenuta solo poco prima della proposizione del ricorso attuale.
Il ricorso va dunque accolto con rinvio al giudice di merito per l’esame delle questioni rimaste.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
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