CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 settembre 2019, n. 23937
Sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato – Vincoli di orario e di eterodirezione della attività lavorativa – Contratto qualificato formalmente come associazione in partecipazione
Rilevato che
1. il Tribunale di Firenze, con sentenza nr. 592 del 2013, in accoglimento parziale delle domande originariamente proposte da R.P. nei confronti di P.C., riconosceva la sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato tra il predetto P., in qualità di autotrasportatore, ed il C., quale datore di lavoro, con condanna di quest’ultimo al pagamento delle maturate differenze di retribuzione;
2. la Corte di appello di Firenze, con sentenza nr. 392 del 2015, pronunciando sul gravame del C. – poi proseguito dagli eredi – respingeva l’appello;
2.1. in estrema sintesi, la Corte territoriale ha osservato come le modalità della prestazione, di carico e scarico merce, eseguita tramite automezzo aziendale, presso i clienti indicati dal C., nel rispetto di orari e destinatari richiesti dal cliente medesimo, escludessero qualsiasi discrezionalità da parte del conducente del mezzo ed erano sintomatiche di vincoli di orario e di eterodirezione della attività lavorativa e, dunque, della subordinazione;
2.2. per tabulas, andava esclusa la sussistenza di una associazione in partecipazione, come, invece, formalmente qualificato il contratto, non risultando indicato, nel contratto medesimo, il criterio di commisurazione del compenso e neppure dimostrato che periodicamente l’associato (id est: il P.) fosse stato edotto del rendiconto aziendale; in ogni caso – ha anche osservato la Corte – pur avendo indubbio rilievo il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, occorreva valutare le modalità effettive di esecuzione del rapporto che, nella fattispecie di causa, non corrispondevano allo schema negoziale pattuito;
2.3. quanto, infine, alla richiesta di attivazione dei poteri ufficiosi in merito alla testimonianza di G.A., da un lato, la prova era oramai inammissibile, per essere divenuta la teste, nelle more del giudizio, parte sostanziale e processuale, dall’altro, il potere di ufficio non poteva estendersi fino a supplire carenze probatorie della parte che, nella specie, avrebbe potuto e dovuto indicare la A. quale persona a conoscenza delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del P.;
3. avverso la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di P.C., affidato a sei motivi;
4. ha resistito, con controricorso, R.P., illustrato con memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che
1. con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento agli artt. 2094, 2549 e 2552 cod.civ;
1.1. secondo la parte ricorrente, la Corte di appello di Firenze non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte per distinguere il rapporto di lavoro subordinato rispetto all’associazione in partecipazione;
1.2. il motivo è, nel complesso, da respingere;
1.3. parte ricorrente omette di considerare che la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., soltanto in caso di violazione dei criteri astratti e generali fissati da questa Corte ai fini della individuazione della fattispecie concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale sindacabile in cassazione nei limiti di cui all’art. 360 cod.proc.civ., nr. 5, l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto, attraverso la valutazione delle risultanze processuali;
1.4. nel caso in esame, la sentenza impugnata fa corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro di natura subordinata sicché è da escludere la violazione delle norme indicate in rubrica;
1.5. in effetti, le censure investono la sentenza in relazione all’operata ricostruzione della fattispecie concreta, di modo che la deduzione delle violazioni di legge contenuta nel primo motivo scherma in realtà deduzione di vizio di motivazione; tuttavia, seppure diversamente riqualificate, le stesse (id est: le censure) non indicano, nei termini rigorosi richiesti dal novellato art. 360 cod.proc.civ., nr. 5 (applicabile ratione temporis) il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez.un., n. 8053 del 2014), pretendendosi piuttosto una rivalutazione del materiale probatorio, mai consentita in questa sede di legittimità;
2. con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 cod.civ.;
2.1. secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo governo delle regole di riparto dell’onere probatorio; invero, a fronte di un dato testuale che deponeva nel senso dell’associazione in partecipazione, avrebbe dovuto essere il P. a dimostrare l’assenza di rendicontazione e di pattuizione della percentuale di partecipazione agli utili;
2.2. il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per non confrontarsi con il decisum;
2.3. la Corte di appello ha affermato esattamente il contrario di quanto dedotto nel presente ricorso ovvero come, per tabulas, emergesse «l’esclusione della qualificabilità del contratto come associazione in partecipazione» ( cfr. sentenza impugnata, pag. 5, 1° cpv), sicché i ricorrenti avrebbero dovuto modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo di detta affermazione ;
2.4. in ogni caso, la sentenza impugnata, con autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione, e non scalfita dai motivi di ricorso, ha osservato anche come il rapporto evidenziasse «la presenza di elementi indicatori inequivoci della subordinazione, quali l’eterodirezione ed il vincolo orario»; viene dunque in rilievo anche il principio per cui, ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza ( ex plurimis, Cass., sez. lav., nr. 3386 del 2011; Cass. nr. 24540 del 2009; Cass. nr. 389 del 2007; Cass. nr. 20118 del 2006).
3. con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione delle norme in punto di ermeneutica contrattuale ( artt. 1362, 1363 e 1369 cod.civ.) ;
3.1.si imputa alla sentenza, sotto altro profilo, l’erronea interpretazione dei due contratti di associazione in partecipazione;
4. con il quarto motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione delle norme in punto di ermeneutica contrattuale ( artt. 1362, 1363 e 1369 cod.civ.), con riferimento all’erronea interpretazione del documento del 17.11.2006;
4.1. i due motivi possono trattarsi congiuntamente presentando analoghi profili di inammissibilità;
4.2. entrambi si fondano su documenti (rispettivamente i due contratti di lavoro e la nota del 17.11.2006) che non sono trascritti e neppure è indicata la sede processuale in cui risultano rinvenibili;
4.3. i motivi, dunque, sono formulati senza il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod.proc.civ., aggiungendosi, inoltre, quanto alla nota del 17.11.2006, che nessuna questione, in relazione alla stessa, risulta affrontata della sentenza impugnata, sicchè, in parte qua, la censura è, anche, nuova;
5. con il quinto motivo è dedotta la violazione dell’art. 421 cod.proc.civ.;
5.1. si imputa alla sentenza di non aver pronunciato in merito all’eccezione relativa alla mancata tempestiva produzione del CCNL; si deduce che il CCNL sarebbe stato prodotto tardivamente ovvero acquisito ex art. 421 cod.proc.civ., con esercizio improprio dei poteri officiosi;
5.2. il motivo è inammissibile per novità della questione;
5.3. il profilo in esame non risulta esaminato nella sentenza impugnata e la parte ricorrente non ha soddisfatto l’onere di specificità della censura, allegando non solo l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito;
6. con il sesto motivo, è dedotta la violazione dell’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp.att. cod.proc.civ., deducendosi carenze motivazionali;
6.1. il motivo è infondato;
6.2. costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o apparenza della motivazione -agli effetti di cui all’art. 132 nr. 4 cod.proc.civ., – occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum; nella fattispecie di causa, per come riportato nello storico di lite, la motivazione che sorregge l’accertamento di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è assolutamente comprensibile sicché può discutersi della sua plausibilità e condivisibilità ma non della sua esistenza;
7. conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese liquidate come da dispositivo;
8. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della legge nr. 228 del 2012.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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