CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31288
Assegno di invalidità civile – Requisiti sanitari – Riconoscimento
Rilevato che
1. il Tribunale di Catania, su istanza di O.S., ha omologato, come da C.T.U., accertamento tecnico preventivo concernente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, compensando le spese del procedimento e senza addurre alcuna motivazione su tale punto;
2. avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione O.S. con unico motivo illustrato da memoria;
3. l’INPS resiste con controricorso;
Considerato che
1. con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite;
2. osserva che la compensazione delle spese è stata disposta senza alcuna motivazione e che tale compensazione non è giustificata, non essendosi verificata alcuna soccombenza ma, piuttosto, la soccombenza dell’Istituto, poiché, secondo il principio di causalità, la necessità di ricorrere al giudice è stata imputabile all’Inps, come dimostrato dall’esito dell’accertamento. Evidenzia che, in ogni caso, l’art. 92 c.p.c., prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti solo in caso di soccombenza reciproca, quando, cioè, sia ravvisabile una pluralità di pretese contrapposte rigettate a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre nella specie il giudice ha accolto in toto le domande proposte da parte istante che è risultata invalida civile nella misura dell’82%;
3. il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 6084/14, Cass. n. 6149 del 9/3/2017), perché il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;
4. in relazione al necessario coordinamento tra condanna alle spese di lite e soccombenza, è stato affermato che “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa” (Cass. n. 1572 del 23/01/2018);
5. è’ stato rilevato in proposito (Cass. n. 21069 del 19/10/2016) che il principio è ricavabile a contrario dell’art. 91 c.p.c., comma 1, dallo stesso periodo secondo, norma che prevede che il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92”: se per giustificare la condanna detrattore parzialmente vittorioso risulta necessario che egli abbia immotivatamente rifiutato l’offerta conciliativa proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, ciò significa che, eccetto tale ipotesi, il sistema processuale impone che, salva facoltà di compensazione, si faccia rigorosa applicazione del principio di causalità e non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a 5. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto ed il decreto di omologa cassato, con rinvio al giudice del merito che provvederà alla regolazione delle spese attenendosi agli enunciati principi;
6. al medesimo giudice è pure demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in parte qua e rinvia al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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