CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 luglio 2019, n. 20526
Enti previdenziali – Opposizioni a cartelle – Omessa contribuzione – Incompleta denuncia delle retribuzioni erogate
Rilevato che
con sentenza n. 1716 del 2013, la Corte d’appello di Catanzaro, decidendo l’impugnazione proposta in via principale dall’Inail ed in via incidentale dall’Inps nei confronti di E.M. s.n.c. di F. e V. e di Equitalia E.t.r. s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale Giudice del lavoro di Cosenza di accoglimento delle opposizioni a cartelle proposte dalla detta società, ha riformato in parte la sentenza di primo grado ritenendo che gli enti previdenziali non erano incorsi in decadenza in ordine alla richiesta di prova e che, quindi, dato corso all’istruttoria era emersa la parziale fondatezza delle tesi sostenute dagli enti nei verbali ispettivi posti a fondamento dell’iscrizione a ruolo relativamente ad omessa contribuzione derivante da incompleta denuncia delle retribuzioni erogate; pertanto, la Corte territoriale ha rigettato l’opposizione alla cartella n. 03420020076227703000, quanto ai contributi Inps per gli anni 1997 e 1998, ed ha dichiarato non dovuti i contributi pretesi per gli anni 1996, 1999, 2000 e 2001, ha rigettato l’opposizione alla cartella n. 03420030006733533000 relativa ai contributi Inps per gli anni 1998 e 2000 e l’opposizione alla cartella n. 03420030008204549000 con esclusione della somma di euro 314,16, relativa a premi per l’anno 1996 che ha dichiarato non dovuta per difetto di prova della erogazione delle maggiori somme a titolo retributivo per scatti di anzianità, indicate in verbale ispettivo a favore di due lavoratori;
avverso tale sentenza ricorre E.M. s.n.c. di F. e V. con due motivi: 1) violazione e o falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 e dell’art. 416 cod.proc.civ.; la) omessa e comunque insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso per il giudizio che si ravvisa nella circostanza che l’accertamento ispettivo era stato eseguito nei confronti della società A. s.r.l. e non della ricorrente e che erano stati sentiti i lavoratori della sola A. s.r.I.; 2) violazione dell’art. 2697 e dell’art. 2700 cod.civ. per aver la sentenza in concreto attribuito fede privilegiata al verbale redatto dagli ispettori anche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti e senza considerare tutte le risultanze istruttorie;
Inps, Inail ed Equitalia E.T.R. s.p.a. non hanno svolto attività difensive; considerato che:
non vi è prova che il ricorso per cassazione sia stato notificato alle parti, intimate nonostante l’annotazione della cancelleria, secondo la quale tale notifica sarebbe avvenuta in data 14 aprile 2014;
il Collegio dà atto che, nel fascicolo d’ufficio, risulta depositato l’originale del ricorso per cassazione privo di notificazione al quale è spillata la copia della sentenza impugnata munita di relata di notifica effettuata a richiesta dell’Inali all’avvocato U.V. (presso il domiciliatario avvocato S.R. quale procuratore della odierna ricorrente) appunto in data 14 aprile, al procuratore di Equitalia E.T.R. s.p.a.( a mezzo servizio potale) ed a quello dell’Inps;
inoltre, la nota di deposito del ricorso per cassazione sottoscritta dal difensore non contiene alcuna indicazione, negli appositi spazi, circa le date di presentazione e di notifica del ricorso per cassazione;
dunque, mancando del tutto la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è carente la prova della effettiva costituzione del contraddittorio;
a ciò consegue – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U. n. 627/2008, seguita da numerose altre, tra cui Cass. n. 9453/2011 e Cass. n. 14780/2014) – che, ha ritenuto quale termine utile massimo possibile (stabilito, da ultimo, con il punto 2) del protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione, il CNF e l’Avvocatura generale dello Stato sull’applicazione del nuovo rito civile del 15 dicembre 2016 con il termine previsto per il deposito delle memorie e, comunque, non oltre l’orario fissato per l’inizio della relativa adunanza camerale) ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, che il ricorso per cassazione è da dichiararsi inammissibile (con effetto istantaneo ed irretrattabile), non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (salva l’ipotesi eccezionale dell’eventuale rimessione in termini, che non ricorre, nè è stata invocata, nel giudizio in questione);
in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
in difetto di costituzione delle parti intimate non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di legittimità;
bisogna dare atto della sussistenza delle condizioni – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d .Igs. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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