CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 settembre 2019, n. 2435 – La nullità della notificazione è sanabile ex art. 291, comma 1, c.p.c. con la sua rinnovazione, oppure con l’intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità