CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30779 depositata il 6 novembre 2023 – Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall’art. 29, comma 2, della richiamata convenzione, con speciale riferimento alla necessità di allegare all’istanza di rimborso “un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso”