CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2018, n. 14825
Lavoratori socialmente utili – Assegno ex art. 8 D.Lgs. 468/1997 – Somme richieste a titolo di rivalutazione – Rivalutazione in misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dell’indice FOI
Rilevato
che con sentenza in data 29.6.2012, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 21.1.2009, ha accolto le opposizioni dell’INPS ai decreti ingiuntivi emessi su istanza di R.V., S.F., M.A., M.F. e L.E., con cui era stato ingiunto all’Istituto di pagare in favore dei ricorrenti, tutti lavoratori socialmente utili, le somme richieste a titolo di rivalutazione dell’assegno di cui all’art. 8 d.lgs. 468 del 1997, relativamente agli anni dal 2000 al 2005;
che avverso la sentenza della Corte d’Appello, i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso; che il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso;
Considerato che
1. con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 comma 1 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), lamentando la mancata pronuncia sulla inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi;
2. con il secondo motivo deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 167 comma 1, 416 comma 3 e 437 comma 2 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), avendo l’istituto contestato soltanto I’ “an” e non anche il “quantum debeatur”; deducono i ricorrenti che nel caso di specie nessuna censura e contestazione si rinviene negli atti di opposizione a decreto ingiuntivo sulla esattezza dei coefficienti per la quantificazione dei crediti dedotti in giudizio e che i conteggi allegati al ricorso erano stati solo genericamente contestati da parte convenuta, sicché le doglianze espresse costituirebbero questioni nuove rispetto a quelle prospettate in primo grado;
3. Con il terzo motivo, deducono la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.), in quanto il collegio avrebbe fondato il proprio convincimento su una consulenza tecnica depositata in altro procedimento, non acquisita formalmente agli atti del giudizio;
4. con il quarto motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 8 del d.lgs. n.468 del 1997, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; in particolare affermano che l’incremento percentuale annuale dovrebbe calcolarsi sulla base del rapporto tra I’ indice dei prezzi di gennaio dell’anno per il quale è dovuta la rivalutazione e l’indice dei prezzi di gennaio dell’anno precedente, tenendo conto degli indici di variazione mensili, mentre l’INPS ritiene che i coefficienti da applicare siano quelli di variazione annuale media;
5. con il quinto motivo i ricorrenti deducono la insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo la Corte territoriale specificato quali siano le motivazioni giuridiche, scientifiche o statistiche che sorreggerebbero la correttezza dell’uso dei coefficienti di variazione media annuale piuttosto che di quelli mensili;
1.1. il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza, non essendo stato trascritto l’atto d’appello; ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza è, inoltre, necessaria la specificazione della sede in cui i documenti stessi siano rinvenibili e la loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, onde renderne possibile l’esame (ex plurimis Cass. n. 16900 del 2015); tale onere, nella specie, non è stato adempiuto;
2.1. anche il secondo motivo è inammissibile, presupponendo una ricostruzione della vicenda processuale che determina l’inversione degli oneri di allegazione e prova, principalmente gravanti sugli stessi ricorrenti, in quanto attori in senso sostanziale nel procedimento monitorio, e che interpreta in modo non condivisibile le difese dell’INPS (correttamente limitate alla deduzione della regolare corresponsione dell’adeguamento dell’assegno secondo criteri ritenuti corretti) implicanti la contestazione sia dell’ “an” che del “quantum” delle pretese degli assicurati;
3.1. Il terzo motivo è infondato, in quanto dalla trascrizione delle osservazioni proposte nel verbale di udienza, dirette a contrastare il convincimento raggiunto dal consulente emerge, infatti che le parti hanno avuto diretta e piena cognizione di tale relazione, che era stata oggetto di contraddittorio. Dalla formulazione del motivo non emerge inoltre la decisività della questione proposta, atteso che la Corte, ha esplicitato il criterio di calcolo della suddetta CTU, cui ha aderito, facendolo proprio;
4.1. il quarto motivo è infondato. La questione di diritto sottesa alle domande proposte dagli assicurati è costituita dalla individuazione delle corrette modalità di calcolo della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, in relazione all’ adeguamento dell’assegno, così come prevista dall’articolo 8, comma 8, del D.lgs. n. 468 che recita “con decorrenza dal 1.1.1999, l’assegno viene rivalutato nella misura dell’80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
La interpretazione della Corte territoriale, che ha condiviso il criterio applicato dall’INPS, è corretta, in quanto coerente con il testo di legge che si riferisce alla variazione annuale ISTAT dei prezzi ai consumo;
5.1. il quinto motivo è assorbito da quanto esposto al precedente punto 4.1.;
6. per le esposte motivazioni il ricorso deve essere rigettato;
7. Le spese del giudizio di legittimità devono dichiararsi irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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