CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 aprile 2018, n. 9402 – l’indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo, deve essere precedente o almeno contestuale all’inizio della prestazione lavorativa e deve intervenire direttamente tra datore di lavoro e lavoratore essendo quello del termine un patto che postula la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che esso non può essere sostituito da singoli atti della procedura di avviamento al lavoro o da un contratto che, intervenendo solo successivamente all’inizio della prestazione lavorativa