CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 aprile 2019, n. 11243
Pensione di anzianità – Iscritti al Fondo spedizionieri doganali – Facoltà di optare per la totalizzazione o per il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo
Fatti di causa
1. Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda proposta da T. M. per il riconoscimento della pensione di anzianità ricorrendo all’istituto della totalizzazione dei contributi versati al Fondo lavoratori dipendenti (AGO), al Fondo spedizionieri doganali e alla gestione separata, che l’INPS gli aveva negato sul presupposto che i versamenti al Fondo spedizionieri non potessero essere oggetto di totalizzazione poiché il soppresso Fondo spedizionieri erogava solo pensioni già in essere al momento della soppressione o quote che si aggiungevano al trattamento pensionistico.
2. La Corte d’appello di Firenze, rigettando il gravame svolto dall’INPS, ricomprendeva il Fondo spedizionieri doganali tra le forme di assicurazione obbligatoria per le quali l’art. 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006 consente la totalizzazione e riteneva non ostativo che si trattasse di pensione di anzianità o che, per gli iscritti al Fondo, fosse consentito il godimento di una pensione autonoma sul presupposto che a questi ultimi fosse concessa la facoltà di optare per la totalizzazione o per il godimento della pensione autonoma erogata dal Fondo.
3. Propone ricorso l’INPS con un motivo; resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, T. M..
Ragioni della decisione
4. Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 legge n. 230 del 1997 e degli artt. 1, 4 e 7 d.lgs. n. 42 del 2006 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Inps censura la decisione impugnata assumendo che i contributi già versati presso il Fondo di previdenza ed assistenza degli spedizionieri doganali avrebbero una autonoma destinazione di quota di pensione, da liquidarsi in aggiunta a qualsiasi altro trattamento pensionistico al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia; deduce altresì che la Gestione ad esaurimento, istituita presso l’Inps dalla legge n. 230 del 1997, avrebbe natura diversa rispetto alle gestioni dell’a.g.o. e di quelle esonerative o sostitutive del regime generale, in quanto sostanzierebbe una forma previdenziale chiusa, con l’unico scopo di erogare una prestazione in base a quanto già raccolto prima della soppressione del Fondo e a quanto lo Stato dovrà integrare in assenza di qualsiasi entrata contributiva successiva al 1997, cosicché quei contributi cristallizzati non potrebbero essere oggetto né di cumulo, né di totalizzazione.
5. L’ente previdenziale lamenta, quindi, che la sentenza impugnata aveva ritenuto erroneamente che il d.lgs. n. 42 del 2006, in materia di totalizzazione o cumulo dei contributi maturati nelle forme assicurative ivi indicate al fine di conseguire un’unica pensione, trovasse applicazione nel caso di specie, quale trattamento più favorevole, nonostante i contributi versati al Fondo spedizionieri dessero diritto ad un autonomo trattamento pensionistico poiché, ai sensi della legge 16 luglio 1997 n. 230, tale contribuzione dava diritto, indipendentemente dal raggiungimento del requisito contributivo stabilito dalla previgente normativa di settore, ad un trattamento autonomo che si aggiunge ad altre eventuali pensioni maturate in altre gestioni previdenziali.
6. La parte ricorrente assume, infine, che la gestione ad esaurimento di cui al Fondo spedizionieri non costituisce forma esonerativa o sostitutiva dell’a.g.o., conseguendone, anche sotto tale profilo, l’inapplicabilità della disciplina di cui al menzionato decreto n. 42 del 2006.
7. Il ricorso, in continuità con i principi più volte espressi in materia da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26245 e i precedenti ivi richiamati), è infondato.
8. In particolare si affermato che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la legge n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto l’annullamento delle posizioni contributive, né la restituzione dei contributi versati, sicché l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 157 del 2013, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del predetto d.P.R. n. 157.
9. La questione posta ora in giudizio, fondata sull’invocata applicabilità dell’art. 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006, non può essere risolta mediante applicazione del principio, già affermato da questa Corte, in base al quale l’art. 16 della legge n. 233 del 1990 non si applica al cumulo tra la contribuzione versata al Fondo lavoratori dipendenti e quella maturata presso il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali tra il 10 luglio 1970 ed il 31 dicembre 1997, data quest’ultima a partire dalla quale detto Fondo è stato soppresso ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 230, poiché le pronunce di questa Corte che tale principio hanno affermato (Cass. nn. 16615 del 2011 e 17338 del 2012) sono state rese in riferimento a domande fondate sulla pretesa applicabilità di una diversa disposizione di legge, appunto l’art. 16 legge n. 233 del 1990, che concerneva il cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori la cui pensione sia liquidata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo del contributi versati nelle medesime gestioni o nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
10. La normativa della cui applicabilità ora si controverte si inserisce in un percorso legislativo segnato dall’intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), indicò espressamente nella totalizzazione dei periodi assicurativi il sistema alternativo che il legislatore avrebbe dovuto disciplinare affinché l’eccessiva onerosità della ricongiunzione non esponesse l’assicurato al rischio di veder sterilizzata la contribuzione versata per un numero di anni tale da raggiungere, nel complesso, l’anzianità contributiva richiesta, evitando così che il lavoratore abbandoni il mondo produttivo senza alcuna prospettiva di tutela previdenziale.
11. Con legge n. 243 del 2004 venne conferita delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme (per quanto qui specificamente rileva) volte a: «d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi»; in attuazione della legge n. 243 del 2004, venne emanato il decreto legislativo n. 42 del 2006, il cui articolo 1, nel testo originario, prevedeva che «agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione».
12. La controversia all’esame della Corte investe l’interpretazione del ridetto art. 1 del decreto legislativo n. 42 del 2006, discutendosi se fra le forme pensionistiche contemplate dalla norma dovesse o meno essere ricompreso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, soppresso con la legge 16 luglio 1997, n. 230.
13. Alla predetta questione interpretativa va data risposta positiva e non rileva, in contrario, che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali sia stato soppresso dalla legge n. 230 del 1997 a decorrere dal 1° gennaio 1998 (art. 1) giacché tale legge prevede la conservazione, per gli spedizionieri doganali, della quota di pensione maturata sulla base delle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Fondo al 31 dicembre 1997.
14. La legge n. 230 del 1997 non ha previsto l’annullamento delle singole posizioni contributive, né la restituzione, agli iscritti al Fondo, dei contributi versati con la conseguenza che la persistenza della posizione contributiva acquisita consente l’applicazione della totalizzazione di cui all’art. 1 d. Igs. n. 42 del 2006 (dovendo anche considerarsi, del resto, che la liquidazione del trattamento, a mente dell’art. 4 d.lgs. n. 42 cit. seguirà le regole del sistema contributivo).
15. La legge n. 243 del 2004 e il decreto legislativo n. 42 del 2006 hanno introdotto una nuova disciplina relativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, anche al fine dell’accesso alla pensione di anzianità (cfr. art. 1, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 42 del 2006, con riferimento alla facoltà, per l’interessato, di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti ove «…indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»).
16. L’espressa previsione legislativa secondo cui anche il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali rientra fra le gestioni i cui periodi assicurativi consentono la totalizzazione smentisce l’assunto difensivo dell’istituto, secondo il quale il vincolo di destinazione di cui alla legge n. 230 del 1997 precluderebbe la possibilità di procedere alla totalizzazione dei relativi contributi e, specularmente, testimonia che la contribuzione versata al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali è suscettibile di essere utilizzata ai fini della totalizzazione.
17. La portata non innovativa della modifica di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157 del 2013 induce ad escludere che la totalizzazione sarebbe consentita solo in relazione alle domande proposte successivamente all’entrata in vigore di tale novella.
18. Al contrario, il predetto intervento legislativo, inserendosi in un contesto normativo che già riconosceva la possibilità della totalizzazione anche per i periodi contributivi inerenti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali e in assenza, peraltro, di qualsivoglia modifica introdotta, medio tempore, alla disciplina di cui alla legge n. 230 del 1997, ne evidenzia la portata esplicativa e confermativa della normativa già applicabile secondo la prospettata esegesi dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42 cit. e, quindi, la sua funzione sostanziale di interpretazione autentica di quest’ultimo.
19. Rimane, pertanto, confermato che il ricorso alla totalizzazione, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, è consentito anche in relazione alle domande proposte in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 157 del 2013 e la contraria opzione ermeneutica presenterebbe ineludibili profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo della sua ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché porterebbe a soluzioni diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo “una certa data, sia sotto il profilo dell’osservanza dell’art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla legge delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sicché, ove pure residuasse un dubbio ermeneutico, lo stesso dovrebbe essere risolto privilegiando l’interpretazione che rende la norma interpretata conforme al dettato Costituzionale.
20. In definitiva, il ricorso va rigettato.
21. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
22. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
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