CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16455 depositata il 9 giugno 2023 – Il ricorrente per cassazione, per censurare ammissibilmente in sede di legittimità la correttezza della valutazione di assorbimento di motivi di gravame, espressa dal giudice di merito del grado precedente, deve lamentare un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia