Corte di Cassazione sentenza n. 17709 depositata il 31 maggio 2022
legittimatio ad processum del rappresentante – rappresentanza processuale
RILEVATO CHE
D.P. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello principale di Agenzia Entrate Riscossione e respinto l’appello incidentale del contribuente avverso la sentenza n. 23453/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo e cartelle esattoriali ad esso sottese per mancato pagamento tasse automobilistiche 2010;
Agenzia Entrate Riscossione resiste con controricorso; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2384 c.c. e art. 83 c.p.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto validamente proposto il gravame da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nonostante il sottoscrittore della procura alle liti fosse privo del potere di conferire il mandato per mancanza della qualità di legale rappresentante della società appellante;
1.2 la doglianza è infondata;
1.3 come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 576/2021), in tema di rappresentanza processuale, il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poteri rappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione sia avvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con il ricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità;
1.4 nel caso in esame, come riportato nella procura alle liti in calce all’atto di appello (trascritta in ricorso), la suddetta procura è stata rilasciata da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. Direzione Regionale Lazio, in persona di <<Luigi Marino>>, quale <<Responsabile Contenzioso Regionale>>;
1.5 non si fa riferimento alcuno all’atto di delega dei relativi poteri di rappresentanza dell’ente, né si indica se tale potestà derivi dall’atto costitutivo o dallo statuto;
1.6 è tuttavia dirimente la circostanza che la doglianza viene proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, nel silenzio della sentenza impugnata sul punto ed in mancanza di diversa indicazione da parte dell’odierno ricorrente;
1.7 è ben vero, infatti, che il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché, in difetto, è esclusa la legittimatio ad processum del rappresentante e il relativo accertamento – attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale – può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto (cfr. Cass. n. 16274/2015);
1.8 il rilievo officioso del giudice va comunque inteso, secondo il consolidato principio di diritto, nel senso che la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa, e solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (cfr. Cass. Sez. U, n. 20596/2007; Cass. n. 20563/2014);
1.9 in termini ancora più puntuali, per quanto qui rileva, si è espressa Cass. n. 961/2009, secondo la quale in tema di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, trattandosi di uno dei presupposti della capacità di stare in giudizio, è onere della parte che ha conferito la procura – in caso di contestazione della controparte specifica e tempestiva, cioè proposta non appena raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto – fornire la dimostrazione dell’effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi, non potendo il giudice procedere d’ufficio al relativo accertamento;
1.10 ne consegue che, in mancanza di prova, da parte dell’odierno ricorrente, della tempestiva contestazione, innanzi ai Giudici di merito, circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo a colui che abbia sottoscritto la procura alle liti, l’allegazione dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio doveva ritenersi sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori;
2.1 con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione alla notifica delle cartelle esattoriali nn.09720060157325519000 e 09720070103573522000, sottese al preavviso di fermo impugnato, e si deduce che non sarebbe mai stata prodotta in giudizio la prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c.;
2.2 la doglianza è parimenti infondata;
2.3 la sentenza impugnata, al riguardo, evidenzia che, relativamente alle suddette cartelle esattoriali, risultavano <<effettuati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 p.c.: deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta del contribuente; successivo invio della seconda raccomandata informativa con avviso di ricevimento>>, rilevando altresì che la <<seconda raccomandata informativa risulta(va)… consegnata nelle mani del portiere dello stabile>>;
2.4 le doglianze del ricorrente si traducono, pertanto, nella denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, che – come tale – non costituisce motivo di ricorso per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. n. 17057 del 2007);
3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;
4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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