Corte di Cassazione sentenza n. 26453 depositata il 8 novembre 2017 – L’esenzione dal tributo (prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/1992) e’ prevista solo per gli immobili posseduti dagli enti indicati dalla norma «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» spetta soltanto se l’immobile e’ direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di compiti istituzionali dell’ente, ipotesi che non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il soddisfacimento preminente del proprio interesse privato