Corte di Cassazione sentenza n. 9133 depositata il 12 aprile 2018
RILEVATO
1. che la Corte di appello di L’ Aquila, adita dalla Regione Abruzzo, con l’ ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 348 ter c. p. c., ha dichiarato l’ inammissibilità dell’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di DL alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quella percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma degli articoli 1 L.R. Abruzzo n. 16 del 2008 e 43 L.R. Abruzzo n. 6 del 2005 ed 1 L.R. Abruzzo n. 118 del 1998 ;
2. che la Corte territoriale ha escluso la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame sulla scorta di altri e numerosi precedenti della stessa Corte secondo i quali il meccanismo perequativo di cui alla L. R. n. 118 del 1999, come modificato dall’art. 1 della L. R. n. 16 del 2008, operava non già all’epoca dell’immissione in ruolo del dipendente interessato all’equiparazione, quanto piuttosto al momento dell’accesso nei ruoli regionali del dipendente proveniente dall’esterno che goda di una più elevata retribuzione di anzianità in relazione alla quale doveva attuarsi la perequazione;
3. che avverso la sentenza di primo grado la Regione Abruzzo ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso DL, il quale ha depositato memoria;
CONSIDERATO
4. che con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli arti. 1 comma 3, 2 comma 3 e 24 del D.Lgs n. 165 del 2001, dell’art. 1 della L. R. Abruzzo n. 118 del 1998, dell’art. 43 della L. R. Abruzzo n. 6 del 2005 come modificato dall’art. 1 comma 2 della L. R. Abruzzo n. 16 del 2008 alla luce degli arti. 36 e 117 della Costituzione. Assume che l’impianto normativa regionale, su cui si fonda l’impugnata sentenza, risulta adottato in violazione della riserva di competenza alla contrattazione collettiva del profilo retributivo del personale dipendente della Regione Abruzzo, oltre che in violazione dei criteri di riparto fra legislatore statale e regionale, nonché del parametro regolatore di cui all’art. 36 Cost. Chiede, pertanto, che sia disapplicata la predetta normativa regionale o, in subordine, che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale delle citate norme, previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione;
5. che con il secondo motivo la ricorrente, subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo ritenuto assorbente, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli arti. 1 L.R. Abruzzo n.118 del 1998 come modificato dall’art. 43 L.R. Abruzzo n.6 del 2005, e dell’art. 1 c. 2 della L.R. Abruzzo n.16 del 2008, criticando la sentenza impugnata per aver legittimato, con la sua interpretazione, un allineamento dinamico verso l’alto della voce retributiva;
6. che le Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 25513 e 25622 del 20.016 hanno affermato il principio secondo cui “Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.”
7. che con le sentenze innanzi richiamate le sezioni Unite hanno anche affermato che “Il ricorso per cassazione proposto in base all’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d’inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., si riferisce unicamente agli atti processuali ed ai documenti da cui i motivi d’impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato”.
8. che ai sensi dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità. Si applica, in quanto compatibile, l’art. 327 c.p.c.
9. che tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. 2 lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (Cass. SSUU 25043/2016, 25208/2015; Cass.25115/15, 15239/15, 15235/15, 10723/14);
10. che questa Corte ha anche affermato che se detta ordinanza sia stata pronunciata in udienza, il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c., decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (Cass. SSUU25622/2016, 25513/2016, 25043/2016; Cass. Ord, 25119/2015);
11. che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che la parte controricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, ma si limita ad eccepire nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della data di comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., per mancata produzione della relata della notificazione o della certificazione della ordinanza impugnata e per violazione del termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso;
12. che in applicazione dei principi di cui al punto n. 7 di questa sentenza il ricorso è ammissibile perchè la ricorrente non ha affatto affermato che l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello era “non notificata”, ma ha allegato che l’ordinanza pronunziata dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 348 ter era stata comunicata via PEC 1’11.10.2013 e perchè è irrilevante la mancata produzione della relata della notificazione o della certificazione nei termini previsti dall’art. 369 c. 1 c.p.c.;
13. che in applicazione dei principi di cui ai punti 8, 9, 10 di questa sentenza, il ricorso è procedibile perché dall’ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 348 ter e 436 bis c.p.c., allegata al ricorso, emerge che essa è stata pronunciata e letta all’udienza del 10.10.2013 e depositata lo stesso giorno, sicché il ricorso, avviato per la notificazione il 3.12.2013, deve ritenersi tempestivo;
14. che questa Corte nel decidere controversie identiche alla presente ha rilevato che la Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della predetta L.R. Abruzzo 8 febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’ art. 1, comma 2, della L.R. Abruzzo 21 novembre 2008 n. 16 nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. Legge della L.R. Abruzzo 13 ottobre 1998 n. 118 (Cass. 22986/2017, 8831/2017, 7357/2016, 6197/2016, 25492/2014). 15. che avuto riguardo alla richiamata pronunzia di incostituzionalità, che ha determinato il venir meno delle previsioni della legge regionale alla base della pretesa azionata, il ricorso deve essere accolto e sentenza di primo grado deve essere cassata;
16. che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi del secondo comma dell’art. 384 c.p.c. con rigetto della originaria domanda;
17. che il recente intervento della Corte Costituzionale in uno all’orientamento espresso dai giudici di merito inducono questa Corte a ritenere sussistenti le ragioni di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c. per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Dichiara compens e spese dell’ intero processo. Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 23 gennaio 2018
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