Corte di Cassazione sentenza n. 9598 depositata il 18 aprile 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – PREVIDENZA ED ASSISTENZA – INPS – PRESCRIZIONE – QUINQUENNALE E NON DECENNALE – INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE
RILEVATO
che S.G. e M.M., titolari di pensione diretta a carico del F.V. e di pensione INPDAP, chiesero di percepire l’indennità integrativa speciale (d’ora in avanti i.i.s.) su entrambe le prestazioni; che rigettata la domanda, la Corte d’appello di Roma (sentenza del 21.9.2011) interpretò la domanda nel senso che i medesimi avevano inteso chiedere la l’inserimento della predetta indennità nella base di computo della pensione erogata dall’Inps e, in questi limiti, accolse la domanda; che propone ricorso l’Inps con due motivi;
che S.G. e M.M. sono rimasti solo intimati; che il P.G. ha fatto pervenire richiesta di accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO
che l’Inps, denunziando col primo motivo la violazione degli artt. 112, 414 e 437 c.p.c., nonché il vizio di motivazione, lamenta che la Corte d’appello di Roma è incorsa in vizio di ultrapetizione nel momento in cui, pur in assenza di una specifica domanda in tal senso, ha riconosciuto il diritto del S. e del M. all’inclusione dell’indennità di contingenza nella base di calcolo della pensione erogata dall’Inps, il tutto nonostante che la domanda oggetto del ricorso di primo grado riguardasse semplicemente la richiesta di corresponsione della i.i.s. in aggiunta alla pensione del Fondo presso l’Inps; che col secondo motivo, dedotto per violazione degli artt. 2946 cod. civ. e 129 del regio decreto legge 10.4.1935 n. 1827, l’Inps si duole del fatto che non è stata esaminata l’eccezione di prescrizione del diritto che aveva riproposto in secondo grado con la memoria difensiva in qualità di appellato vittorioso in prime cure, facendo presente di aver fatto rilevare in quella sede che si trattava di prestazioni in atto da oltre un decennio dalla richiesta oggetto di causa; che il ricorso è fondato;
che, invero, dalla stessa sentenza della Corte d’appello di Roma emerge che G. S. e M. M. si erano visti respingere dal Tribunale di Roma le domande proposte nei confronti dell’Inps volte al riconoscimento del loro diritto alla percezione della i.i.s. sulla pensione erogata dall’Inps in unione alla pensione statale;
che dalla stessa sentenza emerge che dopo la cessazione dal servizio di piloti militari il S. ed il M. erano passati dal Ministero della Difesa alle dipendenze dell’A. come piloti civili e che la pensione loro erogata dall’Inps, dopo il collocamento in quiescenza da parte dell’A., era priva della i.i.s. o dell’indennità di contingenza che, invece, era stata loro erogata dall’Inpdap sulla pensione statale diretta;
che inopinatamente la Corte territoriale, nell’accogliere il gravame e nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto degli appellanti alla inclusione, a decorrere dalle rispettive date di pensionamento, dell’indennità di contingenza nella base pensionabile delle pensioni loro erogate dall’Inps nella misura di legge spettante alla data del pensionamento, con esclusione di ogni successivo incremento e con condanna dell’ente di previdenza al pagamento delle conseguenti differenze, ove sussistenti, aumentate degli interessi di legge;
che, pertanto, ha ragione la difesa dell’Inps ad obiettare che la richiesta originaria di percezione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione a carico dell’Inps non poteva essere equiparata a quella di ricalcolo della pensione attraverso l’inclusione nella relativa base di computo dell’indennità di contingenza, essendo l’originaria domanda sintomatica della volontà degli istanti di vedersi corrisposta la i.i.s. quale assegno accessorio in aggiunta alla pensione in godimento sulla base di una retribuzione pensionabile mai messa in discussione;
che, infatti, gli istanti avevano chiesto una misura di adeguamento al costo della vita della loro pensione e non una diversa base pensionabile, tanto che nelle conclusioni i medesimi avevano insistito per l’erogazione di tale emolumento indennitario sul trattamento di quiescenza mensile sin dal momento della sua insorgenza;
che è fondato non solo il primo motivo sul denunziato vizio di ultrapetizione, ma anche quello concernente la mancata applicazione dell’eccepito regime prescrizionale decennale delle pretese fatte valere in giudizio dagli odierni intimati;
che, infatti, l’Inps mette bene in evidenza che il M. era titolare di pensione dal settembre del 1995 ed il S. dal marzo del 1996, mentre i medesimi interessati avevano depositato il ricorso di primo grado per il conseguimento della predetta indennità solo il 24 novembre 2008, quindi a distanza di tempo superiore alla maturata prescrizione decennale delle loro pretese economiche oggetto di causa;
che, in definitiva, il ricorso va accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza;
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 comma 2° cod. proc. civ., col rigetto dell’originaria domanda;
che l’alterno esito dei giudizi di merito e la riconducibilità delle ragioni di accoglimento del presente ricorso ad errori decisionali della Corte di merito non dipesi dall’attività difensiva degli appellanti, odierni intimati, rappresentano elementi di valutazione tali da indurre il collegio a ritenere che sussistono validi motivi per addivenire ad una compensazione integrale delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
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