Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2200 depositata il 19 gennaio 2018 – Il datore di lavoro che realizzi o imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’art. 437 cod.pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della «rimozione», come si è ritenuto in più arresti