Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 39608 depositata il 3 settembre 2018 – I creditori sui beni confiscati al termine di un procedimento di prevenzione , per i quali non si applica il codice delle leggi antimafia, devono presentare domanda di ammissione del loro credito al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nei termini previsti, anche nell’ipotesi in cui non abbiano ricevuto la comunicazione