La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 28031 depositata il 28 giugno 2023, intervenendo in tema di reato di omesso versamento IVA e cause di non punibilità, ha statuito che “… ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 2/05/2023, Rv. 284497 – 01), e, dall’altro, che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 10/12/2018, Rv. 274647 – 01). …”
Infatti il nuovo contenuto dell’art. 131-bis, c.p., statuisce che “per i soli reati la cui pena minima prevista è non superiore a due anni, si dovrà valutare la condotta susseguente alla commissione del reato, mediante tutti gli elementi disciplinati anche dall’art. 133, co. 1, c.p.”, per cui tale causa di non punibilità, a parere dei giudici di legittimità, trova applicazione anche il debito sia di elevato importo rispetto alla soglia di punibilità ma integralmente pagato, comprensivo di sanzioni e interessi, ancorché avvenuto dopo l’apertura del dibattimento di primo grado. La norma trova applicazione ai reati di cui agli artt. 2, co. 2-bis, 4, 5, 8 co. 2-bis, 10-bis, ter e quater co. 1 ed 11 del D.Lgs. n. 74/2000.
Gli Ermellini hanno evidenziato che in tema di cause di non punibilità le stesse sono contenute nell’articolo 13, dlgs 74/2000, dall’art. 23 del decreto-legge n. 34/2023 e quella di cui all’art. 131-bis c.p. (come modificato dalla riforma Cartabia)
La Suprema Corte ha chiarito che “… assume particolare rilevanza la con siderazione, ai fini della valutazione della gravità dell’offesa, anche della condotta susseguente al reato, elemento che la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento alla previgente formulazione della norma, escludeva dal novero degli elementi da apprezzare proprio perché non espressamente previsto, e dovendosi perciò valutare la misura dell’offesa nel momento di consumazione del reato (cfr., ad esempio, Sez. 5 , n. 660 del 02/12/2019), rilevandosi al contempo che, per effetto dell’indicata modifica, invece, la condotta post factum è uno – ma non certamente l’unico, né il principale – degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l’offesa, tenuto conto altresì del fatto che, come si desume dalla Relazione illustrativa all’indicato d.lgs. 150 del 2022, il Legislatore delegato ha volutamente utilizzato un’espressione ampia e scarsamente selettiva – quale, appunto, «condotta susseguente al reato» – allo scopo di «non limitare la discrezionalità del giudice che, nel valorizzare le condotte post delictum, potrà [ .. ] fare affidamento su una locuzione elastica ben nota alla prassi giurisprudenziale, figurando tra i criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133, comma secondo, n. 3 cod. pen.». …”
L’attuale formulazione dell’art. 131-bis c.p. ricalca in pratica il contenuto, salvo il limite temporale in cui il pagamento dovrà essere eseguito, dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000. Infatti l’art. 13 statuisce che “…
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonche’ del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli ((2, 3,)) 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreche’ il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. ((8))
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13-bis, e’ dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione e’ sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. …”
Altre cause di non punibilità sono state introdotte dall’art. 23 del decreto legge n. 34 del 2023, convertito con modificazione dalla legge n. 56 del 2023. Infatti per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater co. 1 è previsto in caso di pagamento, anche rateale, gli autori della condotta sanzionata non saranno puniti a condizione che il versamento avvenga prima della pronuncia della sentenza di appello.
L’art. 23 stabilisce, infatti, che “… I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purche’ le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
3. Il processo di merito e’ sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice e’ informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale. …”
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