
La Corte di Cassazione, sez. penale, con la sentenza n. 20897 del 3 maggio 2017 intervenendo in tema di omessa dichiarazione fiscale ha affermato che ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza penale stabilita dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non è sufficiente il mero rinvio all’accertamento svolto dalla Guardia di finanza con metodo analitico-induttivo. Inoltre il reato di omessa dichiarazione richiede il dolo specifico di evasione; ossia è necessaria non solo l’effettiva evasione superiore al quantum previsto dalla norma, ma anche la prova che l’omessa dichiarazione fosse preordinata proprio all’evasione dell’imposta e per le quantità superiori alla soglia di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74/00.
La vicenda ha visto protagonista un professionista accusato del reato di omessa dichiarazione e che per il predetto reato era stato condannato dal Tribunale, il quale disponeva anche la confisca per equivalente, ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen.
Avverso la decisione del giudice di prime cure l’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici confermarono la sentenza, pur rilevando la prescrizione di due annualità, impugnata ed in particolare ritennero non necessario l’espletamento di una perizia contabile per determinare la base di reddito imponibile da considerare, reputando sufficiente l’accertamento svolto al riguardo dalla Guardia di Finanza.
L’imputato propose ricorso, avverso la sentenza dei giudici territoriali, in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso proposto ed in particolare il mancato espletamento nel giudizio di merito di una perizia contabile per determinare la base imponibile da considerare ai fini del reato in contestazione – perizia soprattutto necessaria per accertare i costi legati all’espletamento dell’attività professionale dell’imputato. Inoltre doveva essere rilevata la negligenza del professionista incaricato di compilare e trasmettere le dichiarazioni in contestazione, circostanza da valutare alla luce dell’emissione di tutte le fatture, anche nei confronti di soggetti tenuti al pagamento della ritenuta d’acconto e alla presentazione del Mod. 770.
Inoltre i giudici di legittimità hanno ritenuto che i costi non sono stati per nulla considerarti in sede di determinazione del reddito con metodo analitico-induttivo. Ad avviso della Suprema Corte, quindi, sussiste il “vizio di motivazione denunciato dal ricorrente con il primo motivo, in quanto, a fronte della prospettazione dell’esistenza di costi, incidenti sulla base imponibile considerata al fine della determinazione della evasione d’imposta, la Corte territoriale si è limitata a rilevare la sufficienza dell’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, senza dare conto del suo contenuto e dei criteri adottati per addivenire alla determinazione della base imponibile, né della considerazione della incidenza sulla stessa dei costi connessi alla attività professionale svolta dall’imputato, omettendo, anzi, di dedurre da essa le anticipazioni di diritti, imposte e tasse perché gravanti sui clienti, senza altro specificare a proposito della natura di tali costi (in particolare delle imposte e delle tasse) e della certezza del loro recupero, mentre per determinare l’ammontare dell’imposta evasa avrebbe dovuto contrapporre ricavi e costi di esercizio detraibili”.
Gli Ermellini osservano, inoltre, che la Corte di Appello si è limitata a escludere la rilevanza dell’affidamento a un terzo dell’incarico di predisporre e presentare le dichiarazioni dei redditi, “omettendo tuttavia di considerare la necessità dell’accertamento della ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale”.
Richiamando il principio statuito dalla sentenza della Cassazione n. 37856/15 hanno ribadito che ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione, occorre la piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta. Nel caso di specie, è sicuramente elemento incompatibile con il dolo specifico di evasione l’emissione di tutte le fatture relative all’attività professionale, anche nei confronti di soggetti tenuti al pagamento della ritenuta d’acconto e alla presentazione del Mod. 770.
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