Sempre in ordine della prova, per i giudici di piazza Cavour il giudice di merito deve procedere alla necessaria valutazione degli elementi, anche indiziari, prospettati dall’Agenzia. Pertanto “… a fronte invero di tali elementi, costituenti prova presuntiva fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, la CTR avrebbe invece dovuto esaminare, ove forniti, gli elementi dedotti dalla società quale prova contraria, anche indiziaria, consistenti sia nella ragionevolezza, come sopra illustrato, dell’operazione di finanziamento a fronte delle esigenze della società, sia nella presunzione di possesso delle disponibilità finanziarie a suo tempo debitamente esistenti e regolarmente assoggettate ove dovuto a imposizione in capo ai soci finanziatori; …”
Infine, stabilisce la Suprema Corte, che “… onere della società provare anche la effettiva provenienza del denaro oggetto dei finanziamenti dei soci, in particolare dando prova che gli stessi avessero la disponibilità finanziaria sufficiente per eseguire i finanziamenti, producendo idonea documentazione al fine di contrastare la valenza presuntiva degli elementi, parimenti indiziari ma di segno opposto offerti dall’Agenzia delle Entrate; …”