AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 settembre 2020, n. 317
Articolo 108, comma 1 di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Indennità di portafoglio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante dichiara di essere un consulente finanziario che, dal 23 luglio 2003, opera quale mandatario della Banca (…) (d’ora in poi anche Banca …).
Il contribuente rappresenta di aver accettato di assistere un certo numero di clienti del Mandante (Banca ….) precedentemente gestiti da altri consulenti finanziari e di aver contestualmente assunto l’impegno a corrispondere alla banca Mandante un importo in rivalsa pari all’ammontare che la stessa corrisponderà, come indennità di clientela, al consulente finanziario che ha “ceduto” il cliente.L’istante chiede chiarimenti circa il trattamento tributario dell’importo pagato in rivalsa alla banca Mandante, nei termini sopra descritti, ai fini della corretta determinazione del reddito d’impresa.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente è dell’avviso che, in assenza di una specifica pronuncia dell’Amministrazione finanziaria per i soggetti titolari di reddito d’impresa, occorre partire dalla qualificazione dell’operazione in esame ai fini contabili.
Ciò premesso, considerato il Principio contabile OIC 24 – Immobilizzazioni Immateriali – l’istante rappresenta che gli acquisti di clientela debbano essere qualificati come beni immateriali ai sensi del paragrafo 9, posto che sono (…) individualmente identificabili e (…) di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando: a)è separabile, (…) e pertanto può essere venduto, trasferito (…), scambiato;
oppure
b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.>.
I beni immateriali, quindi, possono essere rilevati in bilancio quando è acquisito il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e [si] può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici; e il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.>.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’istante è dell’avviso che gli acquisti di clientela in disamina, ai fini contabili, costituiscono “beni immateriali” e, in quanto tali, sarebbero iscrivibili in bilancio se riferibili a una società di capitali e/o altro soggetto obbligato alla redazione di un bilancio pubblico.
La natura di bene immateriale della Lista clienti, ad opinione dell’istante, trova conferma anche nella risposta n. 59 del 18 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, laddove l’Amministrazione finanziaria, nel ritenere ammissibile l’accesso al riallineamento dei valori di cui all’art. 15, commi 10 e seguenti del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 con riferimento alla ‘Lista clienti’, implicitamente, ne conferma la natura di bene immateriale.
In conclusione, l’istante dichiara di voler adottare il seguente comportamento:
– ai fini contabili, “procederà ad iscrivere tali beni nell’Attivo dello Stato Patrimoniale del proprio rendiconto alla voce rubricata ‘Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno’, dal momento che in tale posta rientrano anche i costi per l’acquisizione dei diritti inerenti alle informazioni ed alle esperienze acquisite in campo commerciale”;
– ai fini fiscali, l’istante ritiene deducibile, in quanto spese inerenti l’esercizio dell’attività di consulente finanziario, la corresponsione alla banca Mandante di un importo in rivalsa che la stessa corrisponderà, come indennità di clientela, al consulente finanziario cedente. Il concorso della spesa in commento, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, avverrà ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Tuir per mezzo di quote annue di ammortamento deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 108, comma 1, del TUIR, prevede che: “Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.
In tal modo è affermato il principio secondo cui la deducibilità dipende dall’imputazione al conto economico nell’esercizio di competenza dei costi in questione.
Nella fattispecie rappresentata dall’istante, le somme versate a titolo di “indennità di portafoglio” costituiscono il prezzo per l’acquisizione della gestione di una parte del pacchetto di clientela facente capo ad un promotore finanziario che, secondo il Regolamento Indennità di Portafoglio prodotto, si trovi in una delle condizioni di cui alla lettera A, B o C del paragrafo 1, ovvero, sinteticamente:
– in caso di cessazione del rapporto di agenzia (A);
– in costanza di rapporto di agenzia, in caso di assegnazione in tutto o parte del portafoglio Clienti ad uno o più private Banker Subentranti (B);
– in caso di decesso del private banker o nel caso di cessazione del rapporto dovuta a invalidità permanente e totale del Private banker stesso (C).
Orbene, attraverso il negozio di cessione in parola non è trasferita la clientela del promotore finanziario “uscente”, ma solo una sorta di “diritto allo sfruttamento” della clientela stessa, assimilabile alla “licenza” di utilizzazione di un dato bene. I clienti, infatti, sono (e restano) clienti della banca mandante, nel cui interesse i promotori concludono contratti.
Tale situazione risulta chiaramente nel Regolamento Indennità di portafoglio allegato alla documentazione integrativa laddove, in particolare, risulta che il Private Banker Subentrante “assume l’incarico ricevuto dalla Società di assistere per conto e nell’interesse della stessa i Clienti” e che “Resta ferma la facoltà della Società di riassegnare la clientela ad altro o altri Private Banker per esigenze di natura organizzativa o commerciale” (cfr. paragrafo 4 Pagamento della Rivalsa).
La scrivente, pertanto, è dell’avviso che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 108 del TUIR, il contribuente possa dedurre il costo sostenuto per l’indennità in parola nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.
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