ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Comunicato 01 marzo 2018
Online la procedura per i soggetti autorizzati art. 1, L. n. 12/1979
Come anticipato nella nota n. 32 del 15 febbraio 2018, è disponibile da oggi la procedura telematica per effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, L. n. 12/1979 da parte degli iscritti all’ordine dei commercialisti e all’ordine degli avvocati.
Soltanto per le comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano restano ferme le previgenti modalità di assolvimento, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi.
Allegato
FAQ Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, Legge 12/1979
1) Come si accede alla procedura per l’effettuazione della comunicazione?
L’accesso alla nuova procedura telematica, indicata sul sito Ispettorato Nazionale del Lavoro, è raggiungibile al seguente link:
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Pagine/ComunicazioneAttivitaConsulenza.aspx
2) Quale tipologia di SPID è necessaria per accedere alla procedura?
È sufficiente essere in possesso dello SPID personale come cittadino. Cliccando qui le istruzioni su come richiederlo.
3) Sono un libero professionista che lavora in uno studio associato, a quale titolo devo effettuare la comunicazione telematica?
La comunicazione è a titolo personale e si riferisce, quindi, al singolo iscritto all’Albo. Al momento della compilazione è, comunque, richiesto l’inserimento dei dati relativi al luogo di lavoro che possono coincidere con uno studio associato di professionisti.
4) Quali province devono essere inserite nel modello telematico?
Devono essere inseriti gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.
5) Se la comunicazione è stata già inviata con le modalità previgenti (essenzialmente cartacea) deve essere inoltrata di nuovo telematicamente?
In questo caso si consiglia l’invio del modello telematico, sebbene non vi sia un obbligo normativo in tal senso.
6) Qual è la data di inizio richiesta dal modello telematico?
Nel modello andrà inserita la data di inizio dell’attività in un determinato ambito provinciale o, in alternativa, la data relativa all’invio della comunicazione già inoltrata con le modalità previgenti.
7) C’è un termine per l’invio della comunicazione?
Anzitutto si evidenzia che la comunicazione, se già effettuata secondo le previgenti modalità e se non ci sono state variazioni nel frattempo in ordine agli ambiti provinciali di riferimento, non è obbligatoria. Ciò premesso, in relazione ai termini temporali, l’unico obbligo consiste nel trasmettere la comunicazione prima di qualsiasi operazione di gestione del personale riferita ad imprese situate in un nuovo ambito provinciale. Qualora non si operi più in un determinato ambito provinciale – in quanto vengono meno le deleghe riferite a tutte le imprese che insistono sul relativo territorio – occorre effettuare una variazione della comunicazione; in tal caso, pur non essendoci un termine specifico, si raccomanda la massima tempestività al fine di consentire il mantenimento di un database aggiornato.
8) Opero esclusivamente in Sicilia, sono tenuto alla comunicazione telematica?
Come chiarito con nota prot. 38 del 23 febbraio 2018, “in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse intese che potranno intercorrere tra questo Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i predetti Enti autonomi, restano evidentemente ferme le previgenti modalità di assolvimento”.
9) Nel caso un’impresa apra una nuova unità produttiva situata in altra provincia è necessario inviare una nuova comunicazione inserendo la nuova provincia o è sufficiente la comunicazione inviata in origine riferita alla sede legale?
Va effettuata nuovamente la comunicazione laddove l’ambito provinciale dove è aperta la nuova sede dell’impresa non risulti fra quelli precedentemente indicati dal professionista.
10) Il titolare dello studio è in possesso dell’abilitazione in qualità di Consulente del lavoro ed in qualità di Commercialista, iscritto solo a quest’ultimo Ordine. È tenuto ad effettuare la comunicazione?
La comunicazione va effettuata in quanto il professionista opera in qualità di commercialista.
11) Va inserito anche l’elenco delle imprese gestite?
No. Occorre esclusivamente indicare gli ambiti provinciali dove insistono le imprese gestite dal professionista.
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