FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 27 ottobre 2017, n. 10
L’Ape Volontario – Analisi del decreto del presidente del consiglio dei ministri firmato il 4 settembre 2017 n. 150
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a regolamentazione dell’Ape Volontario è stato firmato dal Presidente Gentiloni il 4 settembre scorso, dopo avere registrato le modifiche suggerite dal parere del Consiglio di Stato emesso in adunanza della Commissione speciale il 5 luglio 2017. Il provvedimento avrebbe dovuto vedere la luce entro l’inizio dello scorso marzo, secondo quanto disposto dalla norma di riferimento (L. 232/2016), ma rispetto all’Ape Sociale e alla Pensione Anticipata dei lavoratori Precoci, la complessità di questa prestazione (di natura creditizia) ha comportato maggiori difficoltà nella stesura di una disciplina attuativa. Il D.P.C.M. n.150/2017 è, infatti, entrato in vigore solo il 18 ottobre 2017, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.243 del 17.10.2017). Per completare definitivamente il quadro regolatorio dell’Ape Volontario si attendono in realtà i due cruciali Accordi Quadro con le Associazioni bancarie e assicurative che conterranno, fra le altre informazioni, i dati necessari a calcolare i costi da sopportare da parte dei contribuenti, per accedere all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Il D.P.C.M. tace del tutto in riferimento all’Ape Aziendale e alle concrete modalità di funzionamento della dote aziendale, che potrà essere fornita dalle imprese del settore privato, dai fondi di solidarietà e dagli enti bilaterali (art. 1 c. 172, L. 232/2016) per agevolare l’utilizzo dell’Ape attraverso l’aumento della quota contributiva della futura pensione. Anche su questo punto si rende, dunque, necessario l’intervento dell’Inps attraverso la diramazione di una apposita Circolare.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL D.P.C.M.
Il D.P.C.M. si compone di 20 articoli e 5 allegati. Dopo due articoli introduttivi (dedicati alle definizioni interne e all’oggetto del decreto), il provvedimento della Presidenza del Consiglio enuclea con precisione i possibili beneficiari dell’Ape Volontario, il procedimento da seguire per ottenere l’anticipo (nel doppio step della domanda di certificazione del diritto ad Ape e di quella successiva volta all’ottenimento vero e proprio dell’Ape), l’entità dell’anticipo che si potrà ottenere complessivamente e le condizioni fissate per gli istituti di credito (banche o intermediari finanziari) ed assicurativi. La parte centrale del decreto viene poi dedicata a chiarire il contenuto degli Accordi Quadro che dovranno essere siglati entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. fra i Ministeri del Lavoro e dell’Economia rispettivamente con ABI e ANIA, contenenti fra l’altro le condizioni strutturali degli interessi e del premio assicurativo, fondamentali per stimare il costo complessivo dell’Ape per i contribuenti. Gli articoli da 13 a 17 specificano invece l’area di attività del Fondo di Garanzia gestito da Inps, nonché della garanzia dello Stato a copertura del finanziamento, nei casi tassativamente elencati dal regolamento.
Ciclo di vita dell’Ape Volontario
Fase erogativa | Fase di recupero | |
---|---|---|
Ape Volontario | Supplemento Ape | Pensione di vecchiaia |
Durata Max 3 anni e 7 mesi | Adeguamento Ape a speranza di vita (pochi mesi | Piano di ammortamento di recupero Ape per 20 anni |
REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’APE VOLONTARIO
I requisiti da possedere per richiedere l’Ape Volontario sono (secondo quanto già previsto):
1. età anagrafica: 63 anni;
2. iscrizione presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti Inps o anche presso le forme sostitutive ed esclusive (Ex Inpdap etc.), inclusa la Gestione Artigiani e Commercianti nonché la Gestione Separata con almeno 20 anni di contribuzione;
3. assenza di trattamenti pensionistici indiretti (p. anticipata, assegno ordinario di invalidità);
4. l’ammontare della pensione erogata al termine del periodo di Ape dovrà essere pari a 702,6 euro (1,4 volte il trattamento minimo pensionistico nell’Assicurazione Generale Obbligatoria) al netto della rata del piano di ammortamento ventennale che finanzia lo stesso Ape.
Nel caso in cui il beneficiario dell’Ape diventi titolare di qualunque trattamento pensionistico diretto (ad esempio un assegno ordinario di invalidità) l’Ape si interromperà anticipatamente con il ricalcolo del piano di ammortamento originariamente previsto e l’avvio del meccanismo di recupero sulla nuova pensione percepita.
In riferimento al requisito contributivo dei 20 anni, analogo a quello già previsto nel nostro ordinamento per la pensione di vecchiaia, va rilevato come il D.P.C.M. (a differenza di quello emanato a disciplina dell’Ape Sociale nel D.P.C.M. 88/2017, art. 2 c. 2) non precisi se tale contribuzione debba essere maturata unicamente in un’unica gestione Inps (quella in cui si maturerà subito dopo la pensione di vecchiaia) o se sarà previsto un meccanismo di cumulo fra i contributi maturati in tutte le gestioni Inps ai fini del raggiungimento del ventennio necessario per richiedere l’Ape. In attesa della Circolare Inps che scioglierà tale riserva, anche nel caso di una interpretazione più restrittiva che blindi i 20 anni nella medesima gestione dove si maturerà la futura pensione, sembrerebbero salvi i meccanismi di cumulo naturale come quello garantito fra Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e Gestione Artigiani e Commercianti ai sensi dell’art. 16 della L. 233/1990.
ITER BUROCRATICO PER L’OTTENIMENTO DELL’APE VOLONTARIO
1. domanda di certificazione à 2. Esito della richiesta di certificazione à 3. Domanda di Ape volontario à 4. Decorrenza dell’Ape volontario
Domanda di certificazione dei requisiti (art. 4 D.P.C.M.)
La domanda preliminare di certificazione dei requisiti può essere presentata dall’interessato tramite website Inps o attraverso patronato seguendo il modello allegato al D.P.C.M. (All. 1) dove vengono specificati dati anagrafici, residenza e contatti mail e telefonici, sottoscrivendo contestualmente la situazione contributiva visionabile attraverso estratto conto contributivo.
La domanda di certificazione per Ape Volontario può essere posta senza uno scadenziario preciso e comunque entro il 31.12.2018, a differenza delle finestre annuali previste per l’Ape Sociale.
Certificazione del diritto ad Ape e range dell’anticipo (artt. 5 e 6 D.P.C.M.)
Entro 60 giorni (termine ordinatorio) dalla ricezione della domanda di certificazione da parte dell’Istituto, il richiedente riceverà dallo stesso la notifica (su portale e via email) di esito negativo in caso di mancanza dei requisiti previsti con conseguente rigetto della domanda o, alternativamente, esito positivo. In quel caso, l’output fornito dall’Istituto consisterà in una certificazione così composta:
A. conferma del possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e pensionistici richiesti;
B. indicazione della data di maturazione del requisito anagrafico (63 anni) per la successiva domanda di Ape;
C. importo minimo e massimo di Ape fruibile, calcolati al momento della richiesta della certificazione e sottoposti a successiva verifica al momento della domanda di Ape.
L’importo minimo è comunque fissato in 150 euro mensili, sotto cui l’Ape non potrà comunque essere richiesto. L’Istituto calcolerà la quota contributiva della pensione maturata dal richiedente al momento della certificazione sulla base degli elementi già presenti negli archivi Inps in caso di soggetti con anzianità contributiva dal 1996, mentre terrà conto degli effettivi coefficienti di trasformazione attivi all’età del pensionamento nel caso di assicurati con contributi accantonati prima del 1996. La certificazione conterrà una forbice fra entità minima e massima di Ape richiedibile, a seconda della durata dello stesso anticipo pensionistico. Di seguito in tabella le 4 fasce opzionabili:
Durata fruizione Ape Volontario | Valore massimo Ape (Percentuale dell’assegno pensionistico maturato) |
---|---|
Oltre 36 mesi | 75% |
Fra 24 e 36 mesi | 80% |
Fra 12 e 24 mesi | 85% |
Meno di 12 mesi | 90% |
L’importo dell’Ape fruito nel periodo che precede il pensionamento dovrà impattare in misura limitata sulla futura pensione di vecchiaia, secondo due principali limitazioni. Da un lato, la pensione mensile, al netto del recupero dell’Ape tramite rate del piano di ammortamento, non potrà scendere sotto la misura di 702,6 euro; dall’altro lato il comma 5 dell’art. 6 stabilisce che la rata di prelievo dell’Ape sommata ad altre eventuali rate di prestito che potranno incidere sulla futura pensione non potrà superare il 30% del valore della pensione al netto della tassazione (ritenuta Irpef ed addizionale regionale) e di ulteriori possibili prelievi mensili quali debiti verso l’erario, assegni divorzili o di separazione e/o di mantenimento dei figli.
Condizioni reddituali:
Pensione – Rata Amm.to Ape > 702,64€
(Rata Amm.to Ape + Rate Altri Prestiti) < [30% * (Valore Pensione Lordo – Irpef – Add.li Regionali + Detr.ni – Rate debiti erar.li/assegni divor.li/separ.ne/manten.to figli)]
In riferimento a quest’ultima condizione, assente nella Legge di Stabilità e introdotta dal D.P.C.M., va rimarcato un punto fondamentale, già sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere espresso in data 5 luglio 2017. I calcoli che Inps svolgerà ai fini delle fasce di Ape fruibili saranno legati non solo all’ammontare già accantonato di pensione e alla distanza rispetto alla decorrenza di vecchiaia, ma anche a prestiti già accesi dal richiedente nonché a rate residue per debiti nei confronti dell’erario o assegni divorzili e simili. Nell’attuale configurazione disposta dal D.P.C.M. le informazioni sulla situazione debitoria dell’assicurato che accede all’Ape proverranno tutte da autodichiarazione dello stesso, con una totale manleva dell’Inps rispetto alla veridicità dei suddetti dati. Dichiarazioni non fedeli comporteranno in ogni caso come conseguenza la mancata accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’istituto di credito, che farà venire meno la possibilità di accedere concretamente all’anticipo pensionistico.
L’art. 10 al c. 2 del D.P.C.M. asserisce che su portale Inps sarà presente un calcolatore informatico in grado di mostrare, per ogni scenario di finanziamento, il corrispondente piano di ammortamento con il valore della rata netta trattenuta sulla futura pensione di vecchiaia.
Domanda di Ape Volontario (art. 7 D.P.C.M.)
Una volta ottenuta la Certificazione da Inps, l’assicurato potrà presentare la vera e propria domanda di Ape Volontario che risulterà particolarmente articolata in quanto composta da un totale di 5 documenti:
1) Domanda di Ape Volontario (Allegato 2 del D.P.C.M.) con indicazione di: dati anagrafici del richiedente, misura dell’Ape mensile scelta all’interno della forbice autorizzata da Inps, Banca/Intermediario finanziario prescelto che avrà aderito all’Accordo Quadro siglato da ABI; Istituto Assicurativo prescelto che avrà aderito all’Accordo Quadro con ANIA; auto-dichiarazione di eventuali ulteriori prestiti, debiti erariali, debiti non pagati, pignoramenti sospesi, assegni divorzili, di separazione e/o mantenimento dei figli e importo delle relative rate che impatteranno anche nel periodo seguente alla fine dell’Ape con indicazione delle relative rate mensili. Il richiedente dovrà anche specificare di non avere esposizioni per debiti scaduti o non pagati da più di 90 giorni, di non essere iscritto negli archivi della centrale dei rischi né nella C.A.I. presso la Banca d’Italia o in sistemi di informazioni creditizie gestiti da soggetti privati per inadempimenti a prestiti o per indebitamento, di non avere pignoramenti in corso o estinti senza soddisfazione integrale dei relativi creditori, di non avere a carico protesti etc.
La domanda di Ape conterrà anche un’opzione facoltativa. Questa consiste nella richiesta degli ‘arretrati’ prevista ex art. 3 c. 3 del D.P.C.M., contrariamente rispetto a quanto suggerito lo scorso luglio dal Consiglio di Stato. Infatti, chi avrà maturato i requisiti per l’Ape volontario nel periodo fra maggio 2017 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. potrà richiedere anche le rate di Ape arretrate dalla sua concessione fino al precedente maggio. Tale opzione sarà accessibile unicamente per i primi 6 mesi successivi all’emanazione del decreto. Nonostante questa facoltà sia affine a quella già prevista per l’Ape Sociale, rimangono condivisibili le conclusioni del parere del Consiglio di Stato che, vista l’onerosità dell’aggiunta di ulteriori rate di Ape, reputava l’effetto di non acclarata positività per chi vede nell’Ape uno strumento di accompagnamento alla pensione e sostegno temporaneo al reddito.
2) Proposta del contratto di finanziamento dell’Ape il cui modello e i cui tassi di interesse sul finanziamento stesso saranno illustrati nell’Accordo Quadro con ABI da siglare con il MEF e il Ministero del Lavoro entro 30 giorni dall’apparizione del D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale.
3) Proposta di Assicurazione (il cui modello è l’Allegato 3 al D.P.C.M.) che, oltre alle informazioni anagrafiche, conterrà la previsione di durata del contratto e l’indicazione del premio unico assicurativo contro il rischio di premorienza che avrà ad oggetto il capitale assicurato (Ape fruito nel periodo di anticipo pensionistico più interessi contrattuali). Anche la misura del premio assicurativo sarà contenuta nell’Accordo Quadro con ANIA.
4) Istanza di accesso al Fondo di Garanzia istituito presso Inps. Il Fondo, su richiesta dell’istituto finanziatore, garantirà l’80% del debito residuo (finanziamento + interessi) in quattro casi tassativamente elencati dal D.P.C.M. all’art. 14 c. 1 a condizione che il mancato recupero sulla pensione (fase di recupero attraverso il piano di ammortamento ventennale) non sia stato causato da informazioni fornite dal richiedente la cui infondatezza fosse nota all’istituto finanziatore stesso. L’accesso al fondo è comunque subordinato al versamento di una commissione pari all’1,6% dell’importo del finanziamento.
5) Domanda di pensione di vecchiaia successiva all’Ape da liquidare al raggiungimento dei previsti requisiti anagrafici, non revocabile secondo lo schema fornito con il D.P.C.M. (Allegato 5), con sezione anagrafica e campi per la segnalazione di un eventuale “Ape Aziendale” (dote contributiva fornita da parte del datore di lavoro ex art. 1 c. 172 L. 232/2016).
In riferimento alla domanda di pensione irrevocabile, presentata con un larghissimo anticipo temporale, si segnala la necessità di un ulteriore intervento di prassi di Inps, in quanto anche se la norma definisce tale domanda irrevocabile, il modello fornito con il D.P.C.M. non fa alcun riferimento a una delle condizioni necessarie per potere ottenere la effettiva decorrenza della pensione di vecchiaia e, di conseguenza, l’avvio del piano di ammortamento coni relativi recuperi sull’importo di pensione dell’assicurato. Infatti, ai sensi dell’art. 1 c. 7 del D.lgs. 502/1993, la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane sempre subordinata all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro subordinato, condizione che non viene in nessun modo esplicitata nella documentazione di richiesta dell’Ape il quale, di per sé, è invece compatibile con una contemporanea permanenza di un contratto di lavoro subordinato.
L’opzione di finanziamento supplementare: l’Ape “blindato”
Il comma 6 dell’art. 7 risolve uno dei problemi legato alla durata dell’erogazione dell’Ape attraverso un’opzione di finanziamento facoltativo supplementare. Difatti, se la Legge di stabilità aveva statuito una distanza massima dal momento dell’attivazione dell’Ape rispetto alla pensione di vecchiaia di 3 anni e 7 mesi, si è presto realizzato come tale limite si coniugasse difficilmente rispetto ai requisiti pensionistici che, per effetto dell’art. 12 del D.l. 78/2010 e s.m.i., subiscono un adeguamento a speranza di vita con possibili incrementi a cadenza biennale a partire dal 2019. Ancora oggi, ad esempio, non è ancora noto a quanti mesi ammonterà lo scatto di adeguamento biennale per la speranza di vita collegata alla pensione di vecchiaia che, al 2017, matura a 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici del settore privato e a 66 anni e 7 mesi per i lavoratori del settore privato, ma dal 2019 entrambe le categorie potranno accedere a pensione di vecchiaia fra i 66 anni e 11 mesi e i 67 anni di età; sul tema cf. Circolare Inps 63/2015. Spetta infatti a un decreto del MEF (atteso entro la fine del 2017) fissare tale misura. Questa situazione avrebbe reso dunque “mobile” la decorrenza della pensione di vecchiaia oltre il 2018, con il rischio che, senza ulteriori interventi, l’anticipo finanziato con l’Ape originariamente pattuito entro il 2018 non coprisse l’intero periodo precedente ala pensione. Il D.P.C.M., per evitare tale “scopertura”, consente ai richiedenti di sottoscrivere un finanziamento supplementare che estenda l’erogazione dell’Ape con conseguente rimodulazione del finanziamento e del relativo piano di ammortamento, nel caso di adeguamenti a speranza di vita. Il c. 16 dello stesso art. 7 del D.P.C.M. specifica quindi che qualora durante la fase erogativa dell’Ape intervengano adeguamenti a speranza di vita tali da “spostare in avanti” la data di pensionamento rispetto a quanto previsto dal piano originario, si attiverà – se richiesto dall’assicurato in fase di accettazione del contratto di finanziamento – il modulo di Ape supplementare. L’impatto finanziario e le modalità di ricalcolo del piano di ammortamento saranno chiariti solo dagli Accordi Quadro di imminente pubblicazione.
Il perfezionamento della domanda
Per via dei due contratti (di finanziamento e assicurativo) contenuti all’interno della domanda di Ape, la sua definitiva efficacia sarà subordinata al perfezionamento delle varie fasi della sua progressiva formazione. Nel compilare la domanda di Ape, il soggetto assicurato potrà visionare l’apposita informativa precontrattuale conforme agli standard di settore in riferimento ai due contratti. Una volta che avrà accettato le condizioni contrattuali, sarà Inps ad alimentare il flusso telematico che trasmette ai tre soggetti (apista, Istituto finanziatore ed assicurativo) le proposte contrattuali e le relative accettazioni. Il perfezionamento definitivo del contratto avviene in seguito alla pubblicazione – nella sezione del sito Inps riservata al richiedente – dell’accettazione dei due contratti (finanziario ed assicurativo). Le ipotesi di non accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’Istituto finanziatore sono tassativamente elencate all’art. 8 del D.P.C.M. in esame e consistono principalmente nei casi di autodichiarazioni da parte del richiedente in parte errate, non veritiere o omissive, o ancora in quote di Ape richieste incompatibili coi limiti disposti ex art. 6 c. 3. Saranno gli Accordi Quadro a definire eventuali metodi di risoluzione delle controversie che potranno nascere in relazione a domanda di Ape e contratti di finanziamento.
Condizioni e modalità operative del finanziamento
L’istituto finanziatore dovrà adempiere agli oneri informativi previsti dal Dlgs. 385/1993 mettendo a disposizione degli apisti una tabella illustrativa del piano di ammortamento con aggiornamenti a cadenza almeno annuale, visionabile sul sito Inps; una analoga informativa annuale sarà fornita dalla compagnia assicurativa per monitorare il premio versato. Durante la fase erogativa sarà l’istituto finanziatore a versare materialmente sul conto corrente dell’apista la quota di Ape concordata con primo accredito realizzato entro il 30° giorno dal perfezionamento dell’Ape; contemporaneamente, lo stesso istituto finanziatore provvederà al versamento della commissione di accesso al Fondo di Garanzia Inps (1,6%) e del premio assicurativo. Inps trattiene, durante la fase di recupero, la rata concordata del piano di ammortamento sulla pensione di vecchiaia e, qualora riscontrasse incapienza nella stessa, tratterrà comunque il massimo importo compatibile con disposizioni vigenti (di norma con limite pari a un quinto della pensione), recuperando il differenziale inevaso nei successivi 180 giorni dalle seguenti rate di pensione. Nel caso di premorienza dell’apista, sarà Inps a informarne istituto creditizio e assicurativo entro 10 giorni dalla comunicazione ufficiale; da quel momento, sarà l’impresa assicuratrice a corrispondere all’istituto finanziatore l’importo corrispondente nelle modalità che saranno però specificate nei futuri Accordi Quadro.
Gli attesi Accordi Quadro
Informazioni essenziali relative al materiale funzionamento dell’Ape Privato (dagli elementi di costo, al funzionamento della indennità supplementare, fino ai protocolli di comunicazione fra Inps e soggetti bancari ed assicurativi) sono demandate ai due Accordi Quadro che vedono protagoniste ABI e ANIA, già individuati dall’art. 1 c. 169 della L. 232/2016. I due accordi dovranno apparire entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. sull’Ape Volontario. Gli Accordi specificheranno inoltre le modalità tecniche di adesione di istituti di credito ed assicurativi che rispettino i criteri di solidità finanziaria, di capitale e di garanzie previsti dall’art. 11 del D.P.C.M. Il D.P.C.M. prevede anche la possibilità di una stipula fra istituti finanziatori, assicurativi e Inps di un accordo di servizio che affidi all’Istituto eventuali attività relative al perfezionamento dei contratti, al recesso e alle modifiche contrattuali, nonché alla diffusione di informative e ai rapporti con il Fondo di Garanzia Inps, fatta naturalmente eccezione per le attività di pura natura creditizia.
L’estinzione anticipata
I fruitori di Ape potranno fare domanda di estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento attraverso il sito Inps all’istituto finanziatore, generando così la cessazione della copertura assicurativa e la garanzia dell’omonimo Fondo Inps. Se la domanda di estinzione anticipata verrà presentata in fase erogativa di Ape Volontario, contestualmente sarà annullata anche la domanda di pensione di vecchiaia “irrevocabile”. In seguito alla richiesta anticipata totale di estinzione del finanziamento, sarà l’istituto finanziatore a determinare il saldo da restituire; in caso di estinzione parziale, il finanziatore comunicherà a Inps il nuovo piano di ammortamento e la relativa rata, che saranno oggetto di specifica informativa all’apista e alla compagnia assicurativa da parte di Inps, che svolge la funzione di “intermediario” fra i vari enti coinvolti. L’estinzione anticipata sarà materialmente operata dall’apista con un pagamento unico entro 30 giorni dalla notifica dell’istituto finanziatore; solo nel caso di estinzione anticipata parziale l’apista sarà maggiorato anche dell’onere di un costo gestionale-amministrativo, quantificato nei futuri Accordi Quadro. Estinto il prestito, l’istituto finanziatore comunica il perfezionamento dell’operazione ad assicurazione ed Inps: sarà Inps a interrompere la trattenuta dalla prima rata di pensione successiva; l’istituto assicurativo rimborserà, secondo modalità da specificare, all’apista la parte di premio non goduta, così come il Fondo di Garanzia Inps restituirà la corrispondente quota di commissione per il fondo.
Il Fondo di Garanzia Inps e la Garanzia dello Stato
L’art. 1 c. 173 della legge di stabilità del 2017 ha previsto anche la formazione di un Fondo di Garanzia presso Inps, con una prima dotazione finanziaria di 70 milioni per il 2017; il fondo è altresì alimentato con una commissione di accesso pari all’ 1,6% dell’importo di ogni finanziamento. L’obiettivo del Fondo è quello di coprire l’80% del debito residuo generato dall’Ape in una serie di casi, tassativamente previsti dall’art. 14 del D.P.C.M. Le circostanze, fra loro alternative, che attiveranno la garanzia del Fondo sono:
– revoca della pensione da parte di Inps;
– rate non versate all’istituto finanziatore superiori a euro 200 con più di 180 giorni di ritardo dalla data di scadenza dell’ultima rata inevasa che ha generato il superamento della suddetta soglia di euro 200;
– inadempimento da parte dell’impresa assicurativa in caso di premorienza dell’apista;
– mancato recupero entro 180 giorni di rate corrisposte dal soggetto finanziatore all’apista per mancanza di informativa del suo decesso.
La richiesta di intervento al Fondo sarà materialmente inviata dal soggetto finanziatore entro un termine generale di 9 mesi dall’evento ‘irregolare’ con pagamento da parte di Inps di quanto dovuto entro il termine di 60 giorni dalla notifica di richiesta o dal perfezionamento di eventuali richieste di integrazioni documentali. Inps, dopo avere adempiuto al versamento all’istituto creditizio, si avvarrà del diritto di surroga, anche mediante avviso di addebito con titolo esecutivo ex art. 30 D.l. 78/2010, anche con trattenute sulla pensione. Solo nei casi di revoca della pensione o di rate inevase del piano di ammortamento superiori a 200 euro, l’impresa assicuratrice rimborserà al Fondo di Garanzia l’80% del premio assicurativo non goduto calcolato alla data di risoluzione del contratto e il restante 20% all’istituto di finanziamento. La garanzia del Fondo non opererà nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati falsi, errati se già noti all’istituto finanziatore; sarà Inps a notificare all’apista e all’istituto l’avvio del procedimento, entro 30 giorni dalla rilevazione dell’anomalia informativa.
Anche nel caso di inadempimento del Fondo di Garanzia Inps, quanto da esso dovuto all’istituto di credito godrà della garanzia dello Stato, con richiesta da trasmettere allo stesso, presso la direzione deputata del MEF, entro 60 giorni dall’inadempimento del Fondo. L’art. 19 del D.P.C.M. prevede la possibilità, infine, di un protocollo gestionale che contenga le istruzioni operative che regolamentino gli aspetti tecnici di accesso al Fondo di Garanzia Inps. Il testo del D.P.C.M. non menziona in alcun modo il credito di imposta, pari al 50% dei costi finanziari e assicurativi, determinato ai sensi dell’art. 1 c. 177 della L. 232/2016 e che sarà riconosciuto da Inps durante la fase di recupero dell’Ape Sociale. Spetterà quindi all’attesa Circolare Inps illustrare il concreto funzionamento di tale meccanismo, nonché quello dell’Ape Aziendale.
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