La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26346 depositata il 12 settembre 2023, intervenendo in tema di incompatibilità tra la professione di commercialista ed altre attività, ha stabilito che al commercialista è vietato l’attività d’impresa in nome proprio o altrui, a prescindere dal fatto se tale attività sia abituale o prevalente, salvo qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione.

La vicenda ha riguardato un commercialista che aveva ricoperto la carica di socio, di Presidente e di amministratore unico della s.r.l. Per tale incarico l’ordine dei commercialisti aveva emesso un provvedimento che escludeva l’incompatibilità in relazione alle predette cariche.  La nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti emetteva un provvedimento di cancellazione delle annualità di contribuzione dal 1995 al 2011, in considerazione dell’incompatibilità del professionista. Il commercialista impugnava, tale provvedimento della Cassa, innanzi al Tribunale. I giudici di prime cure nell’accogliere il ricorso, avevano messo in risalto il provvedimento adottato dall’Ordine dei commercialisti che aveva escluso situazioni d’incompatibilità. Avverso la decisione del Tribunale la Cassa proponeva gravame. La Corte di Appello respingeva le doglianze della Cassa. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti impugna con ricorso in cassazione la sentenza di appello, fondandolo su tre motivi.

Gli Ermellini accolgono il ricorso della Cassa. 

I giudici di legittimità affermano, come affermato anche dalle SS. UU.,  che va “… riconoscono alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti il potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, e a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 3 del DPR n 1067 del 1953 (ora art. 4 del DLgs. n 139 del 2005), ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’ordine competente. …”

In particolare i giudici di piazza Cavour evidenziano che “… Le sezioni unite di questa Corte hanno dunque dato continuità all’indirizzo, che ha affermato il potere della Cassa di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione d’incompatibilità, anche se tale condizione non sia stata preventivamente accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell’ordine (Cass., Sez. Lav., 13 novembre 2013, n. 25526).

Il potere d’indagine riconosciuto alla Cassa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 22, terzo comma, della legge n. 21 del 1986, ha ad oggetto non solo il fatto storico dell’esercizio della professione ma anche, implicitamente e necessariamente, la sua legittimità.

[…]

Il potere di accertamento dell’inesistenza di cause d’incompatibilità dispiega i suoi effetti solo sul versante previdenziale e non interferisce con il piano professionale, rimesso alla valutazione del Consiglio dell’ordine (Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2014, n. 24140). …”

Il Supremo consesso sulla incompatibilità ha evidenziato quanto statuito da “… L’art. 4 del DLgs. n. 139 del 2005, nell’attuazione della delega conferita con legge 24 febbraio 2005, n. 34, ai commi 1 e 2 così regola la materia delle incompatibilità: «1. L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; d) dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; e) dell’attività di promotore finanziario. 2. L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico». …”

Infine, la Corte Suprema, ha precisato l’irrilevanza che il professionista abbia curato la parte amministrativa, si sia occupato del personale e degli adempimenti che connotano la professione di commercialista, a fronte dei molteplici e cospicui ruoli ricoperti nella compagine sociale e del divieto radicale posto dal DPR n. 1067 del 1953 e solo in parte superato dal D. Lgs. n. 139 del 2005, che impone comunque di accertare se l’incarico di amministratore sia stato svolto soltanto nell’interesse del terzo che l’ha conferito.