La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7800 depositata il 14 aprile 2020 intervenendo in tema di validità del ruolo ha riaffermato che “In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della I. n. 241 del 1990.”
La vicenda ha riguardo un contribuente a cui veniva notificato una cartella di pagamento che conseguiva all’iscrizione, in distinti ruoli, degli importi dovuti, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure respinsero le doglianze del contribuente. La decisione della CTP veniva impugnata con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello disattendendo i relativi motivi di gravame. Avverso la decisione della CTR, il contribuente, proponeva ricorso in cassazione fondato su dieci motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso, proposto dal contribuente, hanno chiarito che è legittima la procedura di riscossione e dunque la cartella di pagamento anche nel caso in cui il ruolo non sia stato sottoscritto.
I giudici di legittimità hanno ribadito che “In tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo.”
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