Con la sentenza n. 15632 del 04 aprile 2013 la Corte di Cassazione ha stabilito che “in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, nel caso non risulti certa la contestazione o la notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto – rendendo operante la causa di non punibilità prevista dall’art. 2 comma 1-bis della legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994 – decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio (o eventualmente dalla notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.). Con la notifica del decreto dì citazione o dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., invero, l’interessato ha avuto sicura conoscenza dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti ed è posto in grado di sanare le contestate violazioni“.
Pertanto la Corte di Cassazione con sentenza n. 15632 depositata il 4 aprile 2013, ha annullato la sentenza di condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali emessa dai giudici di merito nei confronti di un amministratore di condominio a cui era non stato notificato non l’avviso di pagamento da parte dell’Inps pur se notificato il decreto di citazione a giudizio.
Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 1855 del 24.11.2011 gli Ermellini hanno affermato che nell’ipotesi “in cui l’esercizio dell’azione penale sia avvenuto prima che l’imputato sia stato messo in condizione di fruire della causa di non punibilità o per l’omessa contestazione e notificazione dell’accertamento delle violazioni o per irregolarità della notificazione dell’accertamento il giudice di merito deve verificare “se l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale che gli abbia consentito, sul piano sostanziale, di esercitare la facoltà concessagli dalla legge.
Secondo le Sezioni Unite – proseguono i giudici di legittimità – il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso (individuati nell’indicazione del periodo di omesso versamento e dell’importo, della sede dell’ente presso cui effettuare li versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge, e nell’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità).
La Corte territoriale, senza effettuare la verifica sopra evidenziata, si è limitata ad osservare che l’imputato, con la notifica del decreto di citazione, aveva avuto piena conoscenza del contenuto dell’avviso dell’INPS; la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi e del rilievi enunciati dalla Suprema Corte.